Addio all’avvocato – amministratore di condominio

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Da oggi, anzi dal 02.02.2013, data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 sulla riforma della professione forense, l’avvocato non potrà più esercitare anche le funzioni di amministratore di condominio.

Piacevolmente sorpresa dal tempismo del nostro Consiglio Nazionale Forense con cui è stato preso indirettamente in esame il quesito posto da alcuni avvocati che hanno avanzato dubbi circa l’interpretazione dell’art. 18 della citata legge di riforma – rubricato “Incompatibilità” – il quale recita testualmente: 1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”.

Con l’aggiornamento del documento «FAQ, nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense», consultabile sulla home page del sito web del C.N.F. ogni dubbio è venuto meno.

Infatti, al punto 32 del documento si chiarisce che la professione di amministratore di condominio costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale, e rientra quindi tra le nuove cause di incompatibilità con la professione di avvocato previste dalla riforma forense.

Il quesito e la risposta in dettaglio:

D: L’esercizio della professione è compatibile con l’attività di amministratore di condominio?

R: No, in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale. Tale circostanza risulta confermata, altresì, dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. n. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo. Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa – quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale – ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (art. 18, co. 1 lett. a).

Si configura, pertanto, la assoluta incompatibilità della professione di avvocato con quella di amministratore di condominio.

Da oggi, quindi, gli avvocati iscritti all’albo dovranno tempestivamente adeguarsi a tale disposizione legislativa, sanando l’attuale incompatibilità e optando esclusivamente per l’esercizio di una delle due professioni.

 

Giuliana Gianna

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