La norma prevede l’abrogazione della scheda carburante, introduce l’obbligo della fattura elettronica, e in particolare introduce dell’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, per accedere alla detrazione Iva e alla deduzione del relativo costo.
Si ricorda tuttavia che inizialmente l’obbligo della fattura era stato previsto per il 1° luglio 2018 poi rinviato, per lo meno per alcune tipologie di carburanti al primo gennaio 2019.
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Con il suddetto rinvio alla stessa data viene prorogato anche l’utilizzo della scheda carburante. Resta fermo l’obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento per l’acquisto di carburante ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva.
Acquisto carburante: utilizzo scheda fino al 31 dicembre 2018
Per come previsto dall’art. 1, co. 3, del D.P.R. 444/1997, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione possono (ancora per poco) documentare gli acquisti di carburante per autotrazione con la scheda carburante, avente le caratteristiche stabilite dal citato D.P.R. 444/1997 e precisate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare ministeriale n. 205 del 12 agosto 1998.
Come accennato, inizialmente fino al 30 giugno 2018, ora fino al 31 dicembre 2018, la scheda carburanti può essere ancora utilizzata per la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e della giustificazione dell’acquisto agli effetti dell’imposizione diretta.
Oltre all’utilizzo della scheda carburante, è prevista la possibilità di utilizzare al momento del pagamento il bancomat o la carta di credito, e i due sistemi sono alternativi. La norma infatti, prevede che i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito, o carte prepagate, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 42 del 9 novembre 2012 ha precisato che l’alternatività tra i due sistemi è riferita all’impresa nella sua globalità, e non ad ogni singolo mezzo dalla stessa utilizzato.
Non è pertanto possibile utilizzare per un veicolo la scheda carburante e per un altro veicolo i pagamenti elettronici ed è necessario che il sistema scelto sia adottato per tutti i rifornimenti del periodo d’imposta, non essendo possibile alternare i due sistemi.
La modalità “semplificata” di documentazione consente sia la deduzione del costo sia la detrazione dell’Iva, analogamente all’ipotesi di acquisto con la scheda carburante.
La modalità semplificata di certificazione dell’acquisto di carburante tramite carta elettronica, deve comunque essere in grado di garantire all’amministrazione finanziaria la possibilità di verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione Iva e della deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente.
L’estratto conto relativo alla carta elettronica deve contenere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, come ad esempio:
- la data del rifornimento di carburante;
- il distributore di carburante;
- l’ammontare del corrispettivo.
Obbligo di tracciabilità degli acquisti
Con l’intento di contrastare i fenomeni di evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, la Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha apportato delle modifiche all’art. 19)-bis1, D.P.R. 633/1972, introducendo la lett. d), secondo cui l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 4 aprile 2018 ha stabilito cosa si intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
- mezzi di pagamento elettroniciprevisti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
-
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Con la Circolare n. 8 del 30 aprile 2018 l’Agenzia ha chiarito che sono valide le carte emesse sia da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, 6° comma, DPR 605/1973, sia da soggetti non tenuti a tale comunicazione.
Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate conclude che, sia ai fini della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento diversi dal contante.
L’obbligo di pagamento degli acquisti con modalità diverse dal contante entra in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarda solo gli operatori Iva, al fine di poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto.
Acquisto carburante: credito d’imposta per gli esercenti
La stessa Legge di bilancio 2018 ha previsto che per gli esercenti impianti di distribuzione carburante sia previsto un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dall’1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito emesse dai suddetti operatori finanziari.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante F24;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Cessioni di carburanti e fattura elettronica
Con l’approvazione del D.L. n. 79 del 28 giugno 2018, (in vigore dal giorno successivo) viene posticipato il debutto della fattura elettronica al 1° gennaio 2019.
E’ stato eliminato l’anticipo al 1° luglio 2018, per l’acquisto di carburanti per autotrazione da parte di soggetti Iva, ma solo per gli acquisti di cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
La restante filiera delle cessioni di benzina e gasolio (contratti di netting, grossisti, ecc.) dal 1° luglio 2018 sarà oggetto di obbligo di fatturazione elettronica.
Relativamente alle altre novità previste dalla Legge di bilancio 2018, non viene modificato nulla e pertanto, dal 1° luglio 2018, sono confermate le norme sulla deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’Iva agli stessi riferita, imponendo a tal fine, l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari secondo le disposizioni del citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018.
Per i soggetti Iva che dal 1° luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, si prospettano diverse possibilità, e nello specifico è possibile scegliere tra:
- la fattura elettronica (facoltativa e sempre che il gestore è attrezzato per emetterla);
- la scheda carburanti fino al 31 dicembre 2018;
- il pagamento con strumenti tracciabili (obbligatorio per i soggetti Iva).
In pratica per le cessioni di carburanti effettuate da impianti stradali di distribuzione, venendo meno (fino al 31 dicembre 2018) l’obbligo di emissione della fattura elettronica, gli acquisti potranno continuare ad essere documentati dalla scheda carburante, ovvero secondo il metodo semplificato previsto dall’art. 7 (comma 2 lett. p), del D.L. 70/2011, che prevede l’esonero dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
L’utilizzo degli strumenti tracciabili (adempimento comunque obbligatorio) appare comunque la soluzione più semplice, tuttavia chi ad esempio ha iniziato il 2018 con l’utilizzo della scheda carburante potrebbe essere opportuno il continuare ad utilizzarla, tenendo comunque conto che il pagamento dovrà essere effettuato solo con strumenti tracciabili.
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