La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, con sentenza n. 142/2013 del 14 marzo 2013, depositata in Segreteria il 7 maggio 2013, ha condannato, in solido tra loro, la società Biomeccanica s.r.l, la società Tecnobiomedica s.r.l., A.S. e M. T. alla rifusione, a favore del Ministero dello sviluppo economico, della somma complessiva di € 3.800.554,68 rivalutata secondo gli Indici ISTAT, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, nel Giudizio di Responsabilità instaurato con atto di citazione V2009/00181 del 30 marzo 2010, per una brutta storia di finanziamenti a valere sui fondi della legge 488/92.
Con decreto del 9 aprile 2001, il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) aveva concesso alla società Biomeccanica s.r.l (poi Tecnobiomedica s.r.l. società sorta dallo scorporo della prima con atto in data 31 ottobre 2002, a cui sono stati conferiti gli investimenti attuati ai sensi della L. n. 488/1992) un contributo in conto capitale di € 5.700.832,02 in relazione ad un programma d’investimenti per complessivi € 8.990.481,70 per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di protesi interne metalliche ed esterne in materiale composito avanzato da localizzarsi, inizialmente, nell’area industriale del comune di S. Giusta (OR) e, successivamente in Macomer (NU), zona industriale Tossilo.
Per gli stessi fatti, è in corso un procedimento penale presso il Tribunale di Oristano nei confronti dei soggetti chiamati nel presente giudizio per violazione dell’art. 2 del D.Lg. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), nonché il reato di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
Secondo la Procura Regionale, per quanto attiene ai profili di responsabilità erariale, le società e gli amministratori si sarebbero resi gravemente inadempienti alle condizioni ed agli obblighi della concessione, tra cui il mancato apporto di capitali propri e l’inadempienza agli oneri assunti col decreto di concessione provvisoria. Inoltre, gli impianti produttivi non sarebbero mai entrati in funzione, secondo quanto sarebbe emerso dal sopralluogo del tecnico incaricato dalla banca concessionaria e dalle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza. La Procura ha rilevato, altresì, che la società Biomeccanica s.r.l. avrebbe richiesto un’agevolazione finanziaria per la stessa iniziativa industriale da realizzare nell’area ASL la Marinella di Porto Torres, ai sensi della L. n. 662/1996 usando gli stessi strumenti fraudolenti, sebbene, in questo caso, non essendo stato erogato alcun contributo, difetterebbe l’attualità del danno.
Tecnobiomedica s.r.l. avrebbe, inoltre, esibito alla banca concessionaria fatture per investimenti pari a circa tre milioni di euro, a cui è seguito l’incasso della prima quota delle contribuzioni previste di circa due milioni di euro. Per contro, alla data del 25 novembre 2003, il terreno sul quale avrebbero dovuto realizzarsi le opere,versava in totale stato di abbandono nonostante, al 13 dicembre 2002, la società avesse dichiarato di avere sostenuto spese per l’acquisto di beni per € 3.160.199,77. I lavori per la realizzazione dello stabilimento ove allocare gli impianti sarebbero iniziati solo a fine giugno 2004, dopo l’erogazione della prima quota di agevolazioni, e ciò dimostrerebbe, non solo che la società non disponeva di capitali propri, ma anche che erano mendaci le dichiarazioni che attestavano l’acquisto degli impianti stessi.
Per di più, sempre ad avviso della Procura, l’avere occultato la mancata attuazione del programma, mediante una falsa rappresentazione della realtà delle attività imprenditoriali, avrebbe impedito che le risorse distolte dal loro fine istituzionale, potessero essere reimpiegate per altri finanziamenti – danno all’economia quantificato in € 1.900.277,34 -. Per cui il danno complessivo addebitabile ai convenuti ammonterebbe ad € 5.700.832,32 di cui € 3.800.554,68 illegittimamente percepiti ed € 1.900.277,34 a titolo di maggiore danno, come sopra detto.
Per quanto riguarda il danno erariale, i Giudici Contabili hanno ritenuto il quadro probatorio, sufficiente a dimostrare il disegno doloso tendente all’acquisizione illecita del pubblico finanziamento ed all’incameramento delle prime due rate del contributo pubblico. Secondo la Corte l’attività illecita si è manifestata in particolare con la falsa attestazione di capitale proprio in data 14 dicembre 2001, per poi proseguire con l’emissione di false fatturazioni nel corso del 2001, protraendosi negli anni successivi, allorché la società Tecnobiomedica si è costituita come entità autonoma rispetto alla Biomeccanica.
“ Per quanto concerne il conferimento di capitale proprio, va anzitutto rilevato che, a fronte dell’ammontare degli investimenti programmati di € 8.990.481,70, la beneficiaria era obbligata ad apportare mezzi finanziari propri per € 5.681.025,89, di cui € 2.582.294,50, da versare come capitale sociale.
Orbene, come risulta dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza in data 7 dicembre 2004, l’importo di € 4.100.000,00, contabilizzato dalla società beneficiaria in data 10 marzo 2004, a seguito di conferimenti in conto futuro aumento capitale sociale, è riconducibile all’importo iniziale di € 703.173,91 giacente al 31 dicembre 2001 sul conto corrente bancario n. 2365, acceso presso la Banca popolare di Novara intestato alla SAE s.r.l., e fatto transitare più volte tra la Techma s.r.l., la Sae s.r.l., la Euromobiliare Fiduciaria S.r.l. e la Tecnobiomedica s.r.l. costituendo in capo ad essi incassi e pagamenti non veritieri, fino a far figurare fittiziamente conferimenti per l’importo complessivo citato.
Infatti, dalla movimentazione della citata somma di € 703.173,91, attraverso successivi passaggi fittizi, è stato artificiosamente realizzato, dal punto di vista contabile, l’aumento predetto di capitale sociale, per un importo complessivo di € 3.950.000,00, tutti effettuati dal socio Euromobiliare fiduciaria s.p.a. riconducibile all’A”.
Relativamente alla rendicontazione delle spese la Corte ha riscontrato che le società (Sae s.r.l., la Techma s.r.l., la ditta Laboratorio compositi di A. S.) che avrebbero prestato i propri servizi, alla Biomeccanica s.r.l. prima e alla Tecnobiomedica s.r.l. per un verso, sono riconducibili all’A.S. e, per altro verso, non hanno affatto reso le prestazioni dedotte contrattualmente con la fatturazione dei saldi di varie commesse, a cui non è seguita, però, alcuna effettiva fornitura degli impianti.
Di questo disegno doloso sono stati pienamente responsabili sia le due società convenute Biomeccanica e Tecnobiomedica (società sorta dallo scorporo della prima con atto in data 31 ottobre 2000) sia S.A. ed M.T.
Per quanto riguarda S. A., ritenuto dalla Procura “l’ideatore, l’ispiratore e l’esecutore di tutto il complesso disegno”, in quanto, insieme a R., avrebbe costituito Biomeccanica, predisposto il business plan ed iniziato a porre in essere l’attività fraudolenta tendente al percepimento di pubbliche contribuzioni, non vi sono dubbi sullasua responsabilità a titolo di dolo. Egli, in particolare, è stato l’amministratore unico delle società fornitrici, tra cui “Infrastrutture immobiliari s.r.l.”, e cioè la società che avrebbe dovuto realizzare i lavori edili dello stabilimento industriale, nonché della Sae, s.r.l. e della Techma s.r.l. che hanno emesso fatturazioni per prestazioni inesistenti nei confronti della società beneficiaria del contributo. Per quanto riguarda, in particolare, la società “Infrastrutture immobiliari s.r.l.”, nelle relative scritture contabili, la Guardia di Finanza non ha rinvenuto alcuna movimentazione dei beni che sarebbero stati destinati alla Biomeccanica.
A.S. ha predisposto ed approvato la delibera dell’assemblea ordinaria dei soci in cui è documentato il falso conferimento in conto futuro aumento capitale della somma di € 4.100.000,00.
Relativamente alla posizione del T., la Sezione rileva che, “pur non assurgendo al livello di quello dell’A., il ruolo del T. non sia stato puramente esecutivo o irrilevante nella produzione del danno erariale.
Anzitutto egli è stato nominato dall’assemblea societaria amministratore delle due società e, in particolare, della Biomedica per un lungo arco temporale e, come tale, ne ha assunto la responsabilità e le funzioni, le quali non potrebbero essere sminuite a compiti esecutivi o impiegatizi. A lui sono attribuibili alcune dichiarazioni che fanno propendere per la piena conoscenza e compartecipazione al disegno doloso nella realizzazione del danno erariale.
Inoltre è firmata di suo pugno la dichiarazione resa in data 23 dicembre 2002 ai fini dell’erogazione della prima quota di contributo con la quale egli, in qualità di amministratore unico della Tecnobiomedica, ha attestato l’effettuazione di spese per macchinari, impianti ed attrezzature per l’importo complessivo di € 3.160.200, dichiarando che le stesse si riferiscono a macchinari, impianti ed attrezzature per la realizzazione del programma oggetto delle pubbliche agevolazioni. Trattasi, invero, delle fatture riferentesi alle citate società di comodo legate all’A. per prestazioni e forniture insussistenti.
Inoltre, come emerge dal verbale della Guardia di Finanza in data 5 febbraio 2009, il convenuto T., nel bilancio della Biomedica alla data del 31 dicembre 2003, ha attestato la presenza di riserve per € 4.089.600,00 del tutto insussistenti, avallando così l’apporto di capitale proprio da parte dell’A. che, come si è detto, è stato del tutto fittizio. Al riguardo, infatti, deve considerarsi come l’approvazione del bilancio, da parte di una società di capitali, non possa prescindere dall’espressa valutazione positiva degli amministratori (o dell’amministratore unico) normalmente espressa nella relazione di accompagnamento al bilancio stesso (Cass. Civ., Sez. I, n. 10895/2000”.
La Corte ha invece assolto dall’accusa di danno erariale gli altri amministratori delle due società, in quanto la loro partecipazione al disegno criminoso non sarebbe sufficientemente provata. Non è stata rilevata responsabilità nei comportamenti della Banca Concessionaria e del Funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico M.B. al quale viene riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali sostenute ai sensi dell’ 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), “In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dalla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza”.
Per la seconda voce di danno prospettata dalla Procura in relazione ad un dedotto danno all’economia locale, nei termini di un suo mancato progresso, che sarebbe potuto derivare se la provvidenza pubblica avesse conseguito la sua propria finalità, la Corte perviene ad una pronuncia assolutoria.
Il danno all’economia locale, avente natura non patrimoniale, si traduce in un mancato incremento del complessivo sistema economico locale, a prescindere da eventuali riflessi patrimoniali sull’ente pubblico erogatore, diversi dalla perdita del contributo.
Esso deve essere,però, provato secondo le comuni regole della causalità giuridica: posto, infatti, che l’art. 1223 c.c. considera danno risarcibile solo quello che costituisce conseguenza immeditata e diretta dell’atto illecito,al fine di ottenere il risarcimento di una possibilità favorevole,è necessario che l’attore provi l’avvenuta realizzazione in concreto di un certo numero di presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita del convenuto (Cass. Civ., n. 10748/1996).
Sotto tale aspetto non è stato chiarito in che misura l’insediamento nel territorio dell’attività produttiva in questione avrebbe potuto costituire un “moltiplicatore dell’economia locale”.
“Infatti va rilevato come la molteplicità dei fattori che contribuiscono alla crescita dell’economia in un determinato contesto territoriale (disponibilità di capitali o possibilità di accesso al credito, condizioni favorevoli di mercato, interesse all’avvio di ulteriori iniziative imprenditoriali, ecc.) rendano difficile la previsione di una crescita economica legata ad una circoscritta iniziativa. Il che, altrimenti detto, significa che non si può affermare con ragionevole sicurezza, nemmeno in termini probabilistici, che una singola e circoscritta iniziativa imprenditoriale possa costituire “causa adeguata” del danno non patrimoniale da “mancato incremento all’economia”.
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