Il decreto “Ristori-quater” ha rinviato alcuni termini di versamento in scadenza nel mese di dicembre, comprendendo il versamento dell’acconto Iva, per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione e che si trovano in determinate condizioni. I contribuenti interessati dal rinvio, possono prorogare il versamento al 16 marzo 2021 (in un’unica soluzione oppure versando, entro tale data, la prima di quattro rate mensili).
Acconto Iva 2020: soggetti obbligati ed esonerati
Versano l’acconto Iva, i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni e i versamenti Iva, su base mensile, trimestrale “per natura”, indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente, o su base “trimestrale per opzione”. Sono esonerati dal versamento:
- i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020 o che hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2020 se trimestrali, o entro il 30 novembre 2020 se mensili;
- i soggetti che a dicembre 2019 o nel quarto trimestre 2019 hanno chiuso il periodo a credito o che prevedono di risultare a credito per il quarto trimestre 2020 o per il mese di dicembre 2020;
- i contribuenti minimi, ovvero i soggetti che nel 2019 hanno adottato il regime dei minimi e che nel 2020 sono usciti dal regime dei minimi avendo optato per il regime ordinario;
- i contribuenti forfettari, ovvero coloro che hanno utilizzato tale regime nel 2019 e che ne sono usciti nel 2020;
- i soggetti con volume d’affari annuo inferiore ai 7.000 euro (Imprese agricole);
- le imprese che esercitano attività di intrattenimento di cui all’ art. 74 comma 6 del DPR n. 633/72;
- le associazioni che applicano il regime forfettario (Legge n. 398/1991);
- i soggetti che devono versare un importo inferiore ai 103,29 euro;
- i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei riguardi della Pubblica Amministrazione con il sistema dello “split payment“;
- i soggetti che hanno esercitato attività con operazioni esenti o non imponibili Iva.
Acconto Iva 2020: come si determina
Il contribuente può alternativamente utilizzare tre metodi di determinazione dell’acconto Iva (storico, previsionale e metodo analitico), con possibilità di applicare quello più favorevole o di più semplice adozione.
Il metodo storico è il metodo ordinario di determinazione dell’acconto Iva, e prevede il versamento di un importo pari all’88% del versamento effettuato (o che si sarebbe dovuto effettuare) per l’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente.
La base di calcolo per l’acconto Iva 2020 coincide:
- con il debito relativo al mese di dicembre 2019, per i contribuenti mensili;
- con il debito relativo al quarto trimestre 2019, per i contribuenti trimestrali;
- con il saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno 2019, per i trimestrali “per opzione”.
La base di calcolo utilizzata, deve essere considerata al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2019, e al netto degli eventuali interessi che erano dovuti in sede di dichiarazione annuale per il 2019. Se si ricorre al metodo previsionale, la base di calcolo dell’acconto Iva si determina effettuando una stima delle operazioni riferite all’ultimo mese o trimestre del 2020.
L’acconto da versare sarà pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare in riferimento a tale periodo. Per evitare le sanzioni, è necessario che l’acconto 2020, non sia inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, per il quarto trimestre o dalla dichiarazione Iva 2020.
Con il metodo analitico, la base di calcolo dell’acconto è determinata tenendo conto dell’importo risultante da un’apposita liquidazione dell’imposta, relativamente alle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), fino alla data del 20 dicembre. In questo caso l’acconto è pari al 100% dell’imposta risultante dall’apposita liquidazione effettuata al 20 dicembre 2020.
Acconto Iva 2020: termine di versamento e proroghe
L’acconto Iva deve essere versato in un’unica soluzione entro il 27 dicembre di ogni anno. Per quest’anno, il termine scade il 28 dicembre (essendo il 27 festivo).
Il contribuente potrebbe avere la possibilità di invocare la proroga del termine di versamento senza sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021 (in un’unica soluzione oppure versando entro tale data, la prima di quattro rate mensili), come previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 157 del 30 novembre 2020, (Decreto Ristori-quater) e se ricorrono le condizioni soggettive e oggettive previste dalla norma.
L’articolo 2 del D.L. 157/2020 ha previsto, il rinvio di alcuni termini di versamento in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi compreso il versamento dell’acconto Iva per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione:
- ovunque localizzati, se nel periodo d’imposta precedente a quello in corso hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a novembre 2019.
La diminuzione del fatturato non è necessaria per le attività:
- ovunque localizzate, relativamente alle attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020 (centri benessere, sale giochi, teatri, ecc.);
- che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, individuate alla data del 26 novembre 2020;
- che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del D.L. 149/2020, ovvero che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, se il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa è ubicato nelle cd. zone rosse.
Acconto Iva 2020: come si versa
L’acconto Iva non può essere rateizzato, ma può essere compensato con crediti d’imposta o contributivi, rispettando i limiti previsti in materia.
Per il versamento, si deve utilizzare il modello di pagamento F24 da presentarsi direttamente o tramite intermediari abilitati. Il codice tributo da utilizzare è il 6013 per i contribuenti mensili, e 6035 per i contribuenti trimestrali.
Il contribuente con liquidazione trimestrale “per opzione” non deve versare la maggiorazione dell’1% a titolo di interesse dovuta solo sui versamenti relativi ai primi tre trimestri dell’anno, nonché su quelli effettuati a titolo di saldo in sede di dichiarazione annuale.
L’importo versato a titolo di acconto per l’anno 2020 deve essere scomputato, rispettivamente, dall’importo risultante:
- dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2020, per i contribuenti mensili;
- dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre 2020, per i contribuenti trimestrali per natura;
- dal saldo relativo al 2020, per i contribuenti trimestrali per opzione.
Acconto Iva 2020: ravvedimento
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto, si applica la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine (articolo 13 del D.lgs n. 471 del 18 dicembre 1997).
È possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, mediante versamento delle sanzioni ridotte (a seconda di quando lo stesso versamento si perfeziona), sempre che non sia stato nel frattempo notificato l’avviso di accertamento, o quello bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.
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