Acconto Iva 2016, scadenza vicina. Chi è esente dal pagamento?

Redazione 23/12/16
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È in scadenza il termine entro cui versare l’acconto Iva: la data ultima, per chi non è esente, è fissata, come ogni anno, al 27 dicembre 2016. L’acconto è dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno, e consiste nel versamento di una somma pari all’88% dell’imposta dovuta.

Dopo aver esploratole diverse tipologie di calcolo dell’importo, procediamo ora all’excursus sui soggetti che non devono versare l’acconto in questione.

Chi sono i soggetti esonerati dall’acconto Iva?

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stilato un elenco dei soggetti fiscali esonerati dal pagamento dell’acconto Iva. Scopriamoli insieme:

  • Coloro che hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività entro le stesse date.

Se si chiude il periodo d’imposta con un credito o un’eccedenza detraibile, si è esonerati?

  • Coloro che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso
  • Coloro che, pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva per l’anno interessato con una eccedenza detraibile di imposta.

Esonerati i soggetti con importo dovuto inferiore ai 103,29 euro.

  • I contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
  • I contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta

Quali categoria di contribuenti è esente?

  • i produttori agricoli
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfettario
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.

 

Qualora non si rientri tra le categorie sopra elencate, quindi, si dovrà procedere a saldare l’acconto Iva entro il termine, a meno che non si voglia incorrere nell’irrogazione di sanzioni e di interessi legali da parte del Fisco. In caso di ravvedimento operoso, sono comunque previsti importi sanzionatori minimi.

(Fonte: Agenzia delle Entrate, Chi deve versare)

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