Oggi, venerdì 16 giugno, scade il termine per pagare l’IMU 2023, sia in acconto sia in unica rata. Non tutti devono farlo, l’obbligo incombe solo su alcune categorie catastali e su alcuni proprietari di immobili. Inoltre è bene ricordare che per l’IMU 2023 ci sono alcune novità sia sulle esenzioni o sospensioni delle rate, sia sulle aliquote, oltre alcuni sconti speciali. La legge di Bilancio 2023 e poi Decreto Milleproroghe hanno infatti introdotto diverse novità.
Facciamo il punto su chi deve pagare l’Acconto IMU di giugno, come funziona il versamento, gli immobili esclusi dall’obbligo e i vari bonus.
Indice
Cos’è l’Acconto IMU 2023
E’ ormai risaputo che chi possiede alcuni tipi di immobili è chiamato dal Fisco a pagare un imposta sul possesso della casa o di un immobile: si tratta dell’imposta municipale unica, figlia della vecchia ICI e principale tassa che i Comuni utilizzano per finanziarsi. Questo tributo è nato dal governo Monti, che l’ha introdotto nel 2011 con manovra Salva-Italia. Essendo un’imposta municipale si paga appunto a livello comunale, in caso di possesso dei beni immobiliari. Nel corso degli anni ha poi subito alcune modifiche, come ad esempio l’accorpamento con la TASI, che prima era indipendente e ora non più.
Per scendere in dettaglio sulle norme per la tassazione di case, edifici ed immobili, consigliamo l’e-book dedicato “La tassazione degli immobili 2023”
Chi paga l’IMU 2023
L’imposta sul possesso di immobili non è dovuta da tutti i cittadini proprietari di case e immobili, ma solo da alcuni. La pagano:
- il proprietario di immobili e fabbricati, terreni e aree fabbricabili (solo se in piena proprietà). In generale le seconde case;
- l’usufruttuario, cioè chi è titolare del diritto di usufrutto;
- il titolare del diritto d’uso;
- il titolare del diritto di abitazione (in caso di decesso di uno dei due coniugi, pagherà Imu il coniuge superstite per la casa coniugale);
- il titolare del diritto di enfiteusi, di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- l’utilizzatore nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chi NON paga l’IMU 2023: le esenzioni
Come anticipato ci sono alcune eccezioni alla regola dell’obbligo tributo. Dal 1° gennaio 2014 sono esonerati dal pagamento dell’imposta sugli immobili i possessori delle abitazioni principali, solo se appartenenti a determinare categorie castali. Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. In mancanza di anche uno solo di questi due requisiti (residenza anagrafica o dimora fisica), l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa: quindi soggetto al versamento dell’imposta. Dalla Legge di bilancio 2023 arriva inoltre un’altra esenzione: quella per i proprietari di immobili che sono stati occupati. Inoltre non paga l’IMU:
- il nudo proprietario (quando sull’immobile è presente un usufrutto);
- l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dei diritti reali);
- la società di leasing concedente (in quanto paga l’utilizzatore);
- il comodatario (paga il comodante titolare dell’immobile),
- l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda concessa in affitto);
- il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio;
- La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia.
Gli sconti sull’IMU 2023
Oltre alle esenzioni previste per legge, esistono anche alcune agevolazioni o sconti sul pagamento dell’imposta confermati del Ministero dell’economia, alcune sul possesso della seconda casa, altre sui genitori che danno le case in comodato d’uso ai figli. Ma non solo. Questi gli sconti previsti per l’IMU 2023:
- la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta, che ovviamente utilizzano la casa come abituazione principale (eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- Anche per il 2023 è previsto lo sconto IMU per i pensionati esteri (con pensione in regime di convenzione con l’Italia). Se questi possiedono un casa di proprietà in Italia, non affittata e non in comodato d’uso, pagano il 37,5% dell’IMU dovuta;
- aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli,
- abitazioni locate a canone concordato. Per queste l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
Pagamento IMU 2023: le categorie catastali
Come detto sopra, alcune categorie catastali sono esenti dall’Imposta municipale unica, altre invece sono tenute al pagamento:
- le abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze SONO ESCLUSE DAL PAGAMENTO
- le abitazioni principali CHE DEVONO PAGARE l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.
Tutti i fabbricati sono imponibili sulla base della rendita catastale (a cui applicare la rivalutazione del 5%, nonché gli specifici moltiplicatori indicati nella tabella sottostante, in base alla categoria catastale dell’immobile.
Sull’imposta IMU di quest’anno consigliamo l’e-book “IMU 2023”: all’interno tutte le novità per il versamento dell’imposta sugli immobili per l’anno in corso, alla luce delle novità della legge di Bilancio 2023 e della Sentenza del 13.10.2022 n. 209
IMU 2023: le scadenze di quest’anno
L’IMU si paga di norma in due rate diverse: un acconto e un saldo.
- entro venerdì 16 giugno 2023: pagamento dell’acconto – si paga in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il 2023, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU nel 2022;
- oppure entro venerdì 16 giugno 2023: pagamento della rata unica
- Entro il 16 dicembre (quest’anno slitta a lunedì 18 dicembre, perché il 16 cade di sabato): pagamento del saldo IMU – sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente;
- Entro il 30 giugno 2023 va trasmessa la dichiarazione IMU per l’anno 2022
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Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare: la base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile) e aliquota prevista.
Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile.
>> Pagamento IMU: istruzioni per il calcolo
Come si paga l’IMU 2023 entro il 16 giugno
Quest’anno si può pagare l’acconto, la rata unica e il saldo, in diversi modi:
- il Modello F24 standard o semplificato;
- la piattaforma PagoPA;
- l’apposito bollettino postale.
Aliquote IMU 2023 e novità
Tra le novità, diciamo subito che la legge di bilancio 2023 è intervenuta sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU. Ha in particolare affidato a un decreto del MEF ad hoc, la possibilità di modificare o integrare i casi in cui Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
Diciamo per ora che le aliquote IMU sono così suddivise:
- una ordinaria pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni;
- una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all’azzeramento.
- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
- 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati (c.d. immobili merce). I comuni possono:aumentarla allo 0,25%,
- o ridurla fino all’azzeramento;
- 0,76% per i terreni agricoli. I comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzerarla;
- 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D. I comuni possono aumentare l’aliquota fino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.
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