Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato, in base a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Tuttavia, è possibile usufruire de una riduzione della sanzione scegliendo il ravvedimento operoso, con un importo variabile in base a quando l’imposta viene pagata. Inoltre è possibile usufruire del cosiddetto ravvedimento lungo, esteso alle imposte sugli immobili dal decreto fiscale 2020.
Vediamo quindi nei prossimi paragrafi quali sono le sanzioni e le riduzioni in caso di ravvedimento, oltre alle istruzioni su come pagare in ritardo l’acconto IMU 2022.
IMU 2022: istruzioni per il calcolo e scadenze
Acconto Imu 2022: sanzioni per omesso o tardato pagamento
Come anticipato, la sanzione amministrativa in caso di omesso o errato pagamento è del 30% dell’importo del versamento omesso o errato.
A questo vanno aggiunti gli interessi di mora, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il Decreto MEF del 13 dicembre 2021 ha fissato per il 2022 gli interessi all’1,25%.
Il calcolo da effettuare per gli interessi di mora da sommare all’importo dovuto e alla sanzione sarà:
Importo dovuto x 1,25 x numero di giorni di maturazione degli interessi / 36500
Acconto Imu 2022: ravvedimento operoso
La sanzione del 30% si riduce se si usufruisce del cosiddetto ravvedimento operoso. In base a questo istituto, l’importo della sanzione è ridotta di una percentuale diversa a seconda di quando l’imposta viene pagata.
L’articolo 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472, così come modificato per ultimo dalla Legge del 30/12/2020 n. 178 recita:
“La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,
entro un anno dall’omissione o dall’errore; - ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista
dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore; - ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;“
Entro 14 giorni dalla data di scadenza è possibile esercitare il ravvedimento sprint, con la riduzione della sanzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, pari allo 0,1% giornaliero. Si dovrà pagare l’importo dovuto del tributo con l’aggiunta di una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e gli interessi pari al tasso legale.
Nella tabella seguente un riepilogo dell’importo delle riduzioni:
Momento del ravvedimento | Sanzione edittale | Riduzione da ravvedimento | Sanzione ridotta da ravvedimento |
entro i primi 14 giorni | 15% | 1/10 | 0,1% per ogni giorno di ritardo |
dal 15° al 30° giorno | 15% | 1/10 | 1,5% |
dal 31° al 90° giorno | 15% | 1/9 | 1,67% |
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione | 30% | 1/8 | 3,75% |
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva | 30% | 1/7 | 4,29% |
oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva | 30% | 1/6 | 5% |
Acconto Imu 2022: ravvedimento lungo
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124) il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, è stato esteso anche all’IMU.
L’imposta potrà quindi essere pagata in ritardo, sempre che la violazione non sia già stata contestata, con una sanzione pari a:
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni.
Acconto Imu 2022: come pagare dopo la scadenza
Come anticipato, è possibile regolare la propria posizione eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.
Per poter pagare l’acconto IMU 2022 dopo il 16 giugno occorrerà utilizzare il Modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
Acconto IMU 2022: chi paga, categorie catastali, esoneri
Acconto Imu 2022: chi non deve pagare
Sono esonerati dal pagamento dell’imposta i possessori di un immobile adibito ad abitazione principale accatastato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. Sono esonerati dal pagamento inoltre:
- il nudo proprietario (quando sull’immobile è presente un usufrutto);
- l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dei diritti reali);
- la società di leasing concedente (in quanto paga l’utilizzatore);
- il comodatario (paga il comodante titolare dell’immobile),
- l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda concessa in affitto);
- il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio.
A decorrere dall’anno 2022 l’IMU, infine, non è più dovuta per i cosiddetti “fabbricati merce“, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
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