Abusi sessuali su minore e processo penale:intervista a Laura Mascioli

Letizia Pieri 16/07/13
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L’Avv. Laura Valentina Mascioli presenta il volume  in cui analizza la delicata tematica riguardante gli abusi sessuali sui minori attraverso numerose e differenti direttrici parallele.

Prendendo le mosse dalla normativa, l’analisi viene ampliata all’elaborazione dottrinale, giurisprudenziale e scientifica. Quella che l’autrice disamina in questa sede rappresenta una tematica eterogenea che per essere adeguatamente esaminata non può prescindere dalla valutazione degli aspetti normativi, scientifici, psicologici e medico legali.

Quali sono i principali problemi, a livello normativo ed operativo, che il nostro sistema penale presenta in merito alla trattazione dei processi per gli abusi perpetrati ai danni dei minori?

Le problematiche afferenti alla tematica trattata sono molteplici. Alcune di esse derivano da vuoti normativi ed altre da distorte prassi invalse nelle aule di  giustizia. Ciò che bisogna tenere ben presente è che la materia che ci occupa si colloca in limine tra diritto, prassi ed elaborazione scientifica. Quindi, i profili di problematicità da tenere in considerazione non sono soltanto quelli normativi ma anche quelli psicologici e medico legali. Avvicinarsi alla tematica che ne occupa senza conoscere, minimamente, tali branche del sapere scientifico potrebbe aprire un insanabile vulnus nella trattazione dei processi per abusi sessuali perpetrati a danno di minori. La lente di ingrandimento va puntata, in primis, sui tempi e sui modi di acquisizione della testimonianza del minore, costituendo tale passaggio il punto nodale nei processi per abuso su minore. Detto momento formativo della prova rappresentativa deve, quindi, essere preservato e svolto nel miglior modo possibile, tenendo in primaria considerazione l’evoluzione scientifica in materia.

Non v’è chi non veda, infatti, come non infrequentemente, a cagione di errori di metodo e di misinterpretazioni del dettato normativo, si assista oggi a delle sconcertanti assoluzioni ed, altrettanto, sconcertanti condanne. Ciò è il frutto di percorsi processuali distorti ed inadeguati alla tutela del fanciullo, soprattutto se in età prescolare. Al fine di comprendere le problematiche che attanagliano processi di tal fatta va tenuto ben presente che una erronea acquisizione delle dichiarazioni del fanciullo riverbererà, inevitabilmente, delle sfavorevoli conseguenze in tutto l’iter del processo. Ma non si pensi, unicamente, alla acquisizione della prova in sede di incidente probatorio o in dibattimento. Ciò che va considerato, adeguatamente, è il momento antecedente alla acquisizione probatoria. Spesso, infatti, ai giorni nostri, sono gli organi di p.g., il p.m., ed alle volte finanche il difensore del fanciullo ad acquisire le prime dichiarazioni dello stesso, anche attraverso l’ausilio di  propri consulenti. Ciò dimostra, a pieno, la drammaticità delle prassi invalse nel settore.

Sappiamo, infatti, che pur non sussistendo dei limiti normativi che impediscano il radicarsi di tale pratica, l’assunzione  delle dichiarazioni del fanciullo da parte di soggetti, più o meno adeguati ad effettuare tale incombente, non fa altro che determinare dei vulnera nella futura assunzione della testimonianza e nella valutazione della stessa. In primis, va detto che, in tal modo, si crea una indebita stratificazione delle dichiarazioni del fanciullo, nociva sia per la tutela dello stesso, sottoposto a continue pressioni esterne, sia per la validità del dato raccolto. Tali primigenie dichiarazioni che potrebbero anche essere le uniche vengono, poi, formate fuori del contraddittorio e, quindi, in assenza del controllo delle parti. Bisogna domandarsi, inoltre, qualora tali prime dichiarazioni vengono svolte al consulente di parte e non più ripetute dal minore, quale sarebbe la loro sorte. Esse, giusto il divieto previsto dall’art. 228 III comma c.p.p. non potranno essere utilizzate dal giudicante per ricostruire i fatti delittuosi. Andranno, quindi, inevitabilmente perdute e con esse la prova dell’abuso sessuale sul minore.

Finanche la acquisizione della prova generica, in casi di tal fatta, desta particolari problematicità soprattutto a cagione della debolezza degli studi di settore e della assenza, fino a qualche anno or sono, di protocolli scientifici in materia che dettassero i percorsi essenziali per procedere in maniera corretta. Deve essere, quindi oggetto di attenta considerazione come seppure il legislatore abbia predisposto  dei “contenitori” attraverso le previsioni del 196, 220, 159, 160, 228 c.p.p. etc, essi,  devono essere riempiti di validi contenuti. Tali contenuti passano necessariamente – al fine di poter risolvere le problematiche trattate – per una attenta esegesi degli approdi scientifici – psicologici e medico legali- che sono inevitabilmente connessi alla tematica che ne occupa.

Quali sono gli indicatori di abuso sessuale su minore dotati di reale evidenza scientifica?

Gli indicatori di abuso sono psicologici e fisici. Parte della dottrina scientifica ritiene che non vi siano indicatori “certi” di abuso sessuale. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, essi devono essere congiuntamente ed attentamente analizzati al fine di pervenire ad una valutazione scevra di errori. Se, infatti, esistono degli indicatori di abuso, per così dire, “aspecifici” (ad esempio il pavor nocturnus, stati depressivi ed ansiosi, la enuresi etc), esistono anche degli indicatori “specifici” di abuso sessuale alla stregua di alcune tipologie di  lesività esterne riscontrabili sul corpo del fanciullo e riconducibili ad atti di abuso sessuale (fra le quali possono annoverarsi, in assenza di valide spiegazioni alternative, la deflorazione, le tag anali, la dilatazione anale riflessa etc). Tutti i dati raccolti – psicologici e fisici- devono, poi, essere vagliati congiuntamente alle dichiarazioni, rese dal fanciullo nelle competenti sedi giudiziarie, al fine di soppesare ancor meglio il grado di peculiarità degli stessi.

Come scongiurare il problema della prova del falso abuso?

Al fine di scongiurare la realizzazione di un falso abuso bisogna seguire dei percorsi corretti nella formazione della dichiarazione del fanciullo sin dalla sua origine. E’, quindi, essenziale evitare ogni forma di condizionamento esterno. La narrazione del fanciullo, infatti, deve essere ascoltata ma non guidata, soprattutto, non forzata in alcun modo. Bisogna, poi, evitare interrogatori ripetuti del fanciullo poiché la stratificazione degli stessi può creare delle conseguenze sfavorevoli in merito alla credibilità clinica della narrazione. Sappiamo che non esiste, ad oggi, in Italia un prontuario di insegnamenti chiave al fine di prevenire ed evitare la realizzazione dei c.d. casi di falsi positivi; tuttavia la osservanza di semplici regole di condotta che possono trarsi ad una lettura congiunta dei vari protocolli di settore, sono in grado di diminuire significativamente la realizzazione dei falsi de quibus.  In vero, ciò che maggiormente interessa sottolineare, in questa sede,  è che bisogna osservare la problematica a partire da un momento antecedente rispetto alla acquisizione probatoria. In particolare, l’attenzione va rivolta alla assunzione delle prime rivelazioni del fanciullo da parte dei familiari o comunque degli adulti di riferimento.

E’, altresì, di particolare importanza l’attività di prevenzione dei fenomeni di abuso sessuale su minore che passa per una campagna di sensibilizzazione e di comunicazione da svolgersi, primariamente, attraverso i mass media e presso gli istituti scolastici. Gli adulti di riferimento debbono, infatti, essere resi edotti delle principali problematiche riferibili al tema trattato ed in particolare tali soggetti (genitori, insegnanti, assistenti sociali etc) vanno istruiti sui percorsi da evitare qualora il fanciullo manifesti un disagio presumibilmente collegato al verificarsi di un abuso.  Altrettanto importante al fine di evitare la realizzazione dei c.d. falsi positivi è la adeguata analisi medico legale da svolgersi sul fanciullo che riferisce delle vicende di abuso. La visita medica – al fine di evitare la insorgenza di future questioni in merito alla verificabilità dell’accertamento-  dovrà svolgersi secondo le indicazioni dei più recenti ed accreditati protocolli di settore e dovrà essere documentata fotograficamente.

All’interno del vasto panorama che comprende le pubblicazioni della dottrina scientifica , che cosa sono e che importanza hanno “Le Linee Guida di Simpia” sull’approccio della testimonianza del minore in età prescolare?

Una pubblicazione della dottrina scientifica, certamente degna di essere annoverata tra i protocolli più interessanti in materia, utili all’approccio della testimonianza del minore in età prescolare, è quello delle Linee Guida di Simpia. In tale protocollo, più esteso e particolareggiato degli altri presenti nel settore, vengono ad essere segnalate le migliori pratiche di approccio nei confronti dei fanciulli ma non solo. Si tratta, in effetti, di un lavoro di raccordo di alcuni documenti esistenti sul territorio nazionale, riguardanti il tema degli abusi in età evolutiva ma l’analisi è estesa anche alle problematiche di natura psicologica  e medico legale che possono afferire ai casi de quibus.

In particolare, le Linee Giuda che ci occupano, partendo da una analisi dei percorsi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso e maltrattamento su minore, passano ad analizzare le varie, delicate questioni inerenti la analisi medica sui fanciulli abusati, gli indicatori psicologici di abuso, le problematiche riferibili alla amnesia infantile, il disturbo post traumatico da stress e la suggestionabilità del minore, per poi vagliare i percorsi, le modalità ed i tempi utili ad azionare percorsi di tutela e terapia. Si tratta, quindi, di un testo completo ed approfondito che colpisce nel segno abbracciando la tematica trattata sotto vari profili (preventivo, di tutela e terapia, medico legale e psicologico) che sono imprescindibili al fine di adeguatamente valutare le dinamiche dell’abuso sessuale.

 

Letizia Pieri

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