A tutto forum!

Redazione 06/09/11
Il gestore di un forum di discussione non è responsabile per i contenuti pubblicati dagli utenti e ritenuti, da terzi, diffamatori e la possibilità di chiedere ed ottenere – a prescindere dalla responsabilità del gestore del forum – in via d’urgenza, ex art. 16, comma 3 del D.lgs. 70/2003, un provvedimento finalizzato all’ottenimento dei dati necessari all’identificazione degli autori dei post è subordinata all’accertamento del carattere effettivamente diffamatorio del post medesimo.

E’ questa la sintesi di una bella ordinanza pronunciata lo scorso undici agosto dal Tribunale di Bologna cui il legale rappresentante di una società si era rivolto assumendo che alcuni utenti, nell’ambito di un forum di discussione gestito da Yahoo avessero illegittimamente diffamato la propria azienda.

Il Giudice, esclusa la responsabilità di Yahoo in quanto mero intermediario della comunicazione ha altresì negato al ricorrente la possibilità di ottenere dal gestore del forum i dati necessari ad identificare gli utenti autori dei post in quanto i post incriminati pur esprimendo giudizi negativi nei confronti dell’azienda del ricorrente, rappresentavano un corretto esercizio del diritto di critica, riferendosi a fatti veri – o dei quali comunque il ricorrente non era stato in grado di provare la falsità – e essendo formulati con toni “continenti” anche in considerazione del carattere informale del contesto, carattere che, secondo il magistrato, imporrebbe di valutare la ricorrenza di detto requisito con “maggiore tolleranza”.

L’Ordinanza ribadisce alcuni principi che val la pena di tenere a mente: (a) il gestore di un forum di discussione va qualificato come intermediario della comunicazione ed ad esso va, dunque, applicato lo speciale regime di “non responsabilità” previsto dalla disciplina sul commercio elettronico, resistendo alla diffusa tentazione di equipararlo ad un editore; (b) il gestore di un forum di discussione, così qualificato, non può, conseguentemente, essere ritenuto responsabile per i contenuti pubblicati dagli utenti; (c) il diritto della parte che assume di aver sofferto un pregiudizio per effetto della pubblicazione di taluni contenuti in un forum di discussione ad ottenere dal Giudice un ordine rivolto al gestore del forum e finalizzato all’identificazione degli autori dei contenuti è subordinato all’accertamento del carattere effettivamente illecito dei contenuti medesimo; (d) perché informazioni di carattere denigratorio relative ad un’azienda possano considerarsi anche diffamatorie è necessario che non siano veritiere e/o che siano espresso in forma e modi incontinenti in considerazione anche del carattere informale della sede nella quale sono espresse.

Un punto a favore della libertà di espressione sul web ed un’altra piccola tessera nel difficile ed instabile mosaico che ha per oggetto la posizione di equilibrio tra libertà di parola e tutela dell’immagine commerciale e della reputazione di società e persone sul web.

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