Contenzioso tributario: mediare conviene?

Scarica PDF Stampa
Il contenzioso tributario, rispetto agli altri, si caratterizza per celerità, per la bassa percentuale di impugnazioni in secondo grado, ed in Cassazione (anche se in quest’ultimo grado possono verificarsi intasamenti dovuti a criticità fisiologiche della Suprema Corte). Si può, dunque, affermare che il contenzioso tributario rispetta il principio dell’art. 111 della Costituzione, in ordine alla ragionevole durata dei processi,salvo per il caso della sentenza n.23643, della C.S., depositata il 23 ottobre 2013, che ha accolto un ricorso contro una decisione della Commissione Tributaria centrale di Roma, risalente al 2006.

Tuttavia la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità (Comm. Trib. Prov. (PR) 01/02/2013) del ricorso, essendo l’inammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ancora, la presentazione del reclamo non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto impugnato, ma nell’ambito del procedimento amministrativo disciplinato dall’art. 17 bis del d.lgs. 546/92, per sua natura funzionale al riesame, e per un’ eventuale rideterminazione della pretesa, il contribuente può chiedere la sospensione degli effetti dell’atto e la sua istanza può essere accolta.

Non si deve, infatti, dimenticare che “le controversie di valore inferiore a euro 2.582,28, anche se concerneti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all’art. 10 D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate”, in quanto, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Invece, quando si parla del valore della lite, si deve intendere l’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni derivanti dall’atto impugnato. Ancora, quando facciamo riferimento alle controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse. Tuttavia, il presidente della commissione del collegio o della sezione può ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica e conferire l’incarico a un difensore abilitato, entro un determinato termine, a pena di inammissibilità.

Per quanto riguarda la competenza, il reclamo va presentato alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l’atto e può comprendere una proposta di mediazione, contenente una motivazione, che ha la funzione di rideterminare l’ammontare della pretesa. Non è detto che l’organo destinatario accolga il reclamo, né l’eventuale proposta di mediazione. In caso di rifiuto, l’organo destinatario deve, però, formulare d’ufficio una proposta di mediazione, avendo riguardo verso l’eventuale incertezza delle controversie. Decorsi novanta giorni, senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini per costituirsi in giudizio decorrono dalla predetta data, come indicato dagli art.li 22 e 23 del D. L.vo 92 n.546. Ancora, se l’agenzia respinge il reclamo in data antecedente , i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego.

Nelle controversie di cui al c. 1 art. 17 bis del del D. L.vo 92 n.546, il soccombente è condannato a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 % delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dall’articolo predetto, mentre fuori dai casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, solo se decorrono giusti motivi, indicati nella motivazione, che hanno riportato la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. Orbene, all’interno della formula pre-processuale del reclamo, si verifica, ai “danni” del contribuente, una preventiva chiamata in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, in quanto, i motivi e le eccezioni esposti nel reclamo devono coincidere con quelli del ricorso non essendo consentita alcuna integrazione, tranne l’ipotesi del deposito di documenti non conosciuti.

L’art. 17 bis, prevede che il contribuente debba presentare il reclamo, il quale è condizionato dall’ammissibilità del ricorso mentre il contribuente è condizionato nella scelta se proseguire nel ricorso giurisdizionale (nel caso in cui trascorsi 90 gg dal reclamo il ricorrente non abbia ricevuto accoglimento o il rigetto della mediazione dall’agente) o accettare una mediazione da lui non del tutto condivisa, ma formulata d’ufficio. Anche qui il ricorrente, in caso di rigetto di ricorso giurisdizionale, sarà condannato a pagare le spese processuali per la mediazione. Infatti, l’ art. 5 del D. M. n.145 del 2011, che ha modificato l’art 16 del decreto del ministero di giustizia del 18/10/2010 n.180, prevede 5 ipotesi:

la prima, che si concretizza nel caso in cui l’oggetto della mediazione venga considerato dall’organismo di mediazione complesso, prevede un aumento in misura non superiore ad un quinto dell’importo massimo dovuto per ciascun scaglione di riferimento (questa è l’unica ipotesi, riservata all’organismo di poter aumentare per “difficoltà tecniche” il corrispettivo).

Il secondo e il terzo caso prevedono che l’importo delle spese debba essere aumentato in misura non superiore a un quarto, in caso di successo della mediazione e di un quinto, in caso di proposta del mediatore.

Nella quarta ipotesi, è prevista una riduzione di un terzo per i primi sei scaglioni e di un mezzo nei restanti, nel caso in cui il tentativo di mediazione sia obbligatorio per legge, salvo l’aumento, previsto solo per esito positivo.Tale aumento deve essere sottoscritto nel verbale di conciliazione e non è applicabile nel caso di proposta da parte del mediatore, su richiesta delle parte o sua sponte.

Come ultimo caso, se non vi è adesione alla domanda di mediazione ad opera di tutte le controparti di quella che ha introdotto la mediazione, l’importo deve essere ridotto di 40 euro per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, fermo restando l’aumento di un quinto, in caso di proprietà “in contumacia”.

Recentemente è stata apportata una modifica riguardante il comma 8 dell’art. 16 del decreto del Ministro della giustizia del 18/11/10, n. 180 e, nello specifico, il criterio di determinazione dell’indennità che prevedeva che, nel caso in cui il valore numerico fosse indeterminabile o dovesse esserci una divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decideva il valore di riferimento e lo comunicava alle parti. La lettera d) 1 c. art. 5 del n.145,prevede la sostituzione del comma 8, dell’art. 16 del n. 180, con la testuale epigrafe: « il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti». Ciò che cambia è il criterio valutativo: da una parte abbiamo l’utilizzo del criterio forfetario; dall’altra abbiamo un limite numerico.

Diversamente, se il primo incontro di mediazione non si conclude con un accordo di conciliazione, sulle parti non graverà alcun peso economico, essendo escluso, per legge, il diritto a qualsiasi compenso per gli organismi di mediazione. E’ comunque innegabile che immettere nell’ordinamento giuridico una pratica obbligatoria come la mediazione e spacciarla come una forma di giustizia alternativa, praticabile a basso costo e piu rapida, è come vendere illusioni a chi cerca speranze nella giustizia.

Bruno Antonio Malena

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento