I patti prematrimoniali: quale valore? La Cassazione cambia orientamento

Luisa Camboni 14/11/13
La risposta all’interrogativo “I patti prematrimoniali: quale valore?” è stata fornita dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 23713 del 21 dicembre 2012.
Partiamo dalla vicenda che ha sollevato tale problematica.
Il giorno precedente la celebrazione del matrimonio, la futura moglie si impegnava, con scrittura privata, a trasferire al futuro sposo, in caso di cessazione del vincolo matrimoniale, un appartamento di sua proprietà a titolo di indennizzo delle spese da lui sostenute per i lavori di ristrutturazione di un’altra abitazione, sempre di proprietà della stessa, poi diventata casa coniugale.
Dopo anni di matrimonio, si verificava la rottura della coppia. Il Tribunale nel dichiarare, con sentenza, la fine degli effetti civili del matrimonio respingeva la domanda del marito, ovvero la richiesta di trasferimento della proprietà dell’appartamento dell’ex moglie. Tale richiesta veniva formulata dall’ex marito in virtù della scrittura privata in cui la donna si impegnava a tale trasferimento.
Il marito non si arrendeva e, avvalendosi di quel patto siglato attraverso scrittura privata, si rivolgeva, così, alla Corte d’Appello.
La Corte d’Appello ribaltava in toto la decisione del Giudice di prime cure dichiarando legittimo, nei confronti dell’ex marito, l’impegno assunto dall’ex moglie.
La vicenda, da ultimo, veniva sottoposta alla supervisione della Suprema Corte che confermava, appieno, quanto stabilito in sede di giudizio d’appello.
Vediamo, ora, quale è stato l’iter logico – giuridico, seguito dai Giudici di Piazza Cavour, per ritenere valido l’accordo contenuto nella scrittura privata ante matrimonio.
I Giudici hanno argomentato che tra i coniugi, il giorno prima delle nozze, si era concluso un contratto, precisando che un simile contratto non poteva, in alcun modo, essere inquadrato come un vero e proprio accordo prematrimoniale. Infatti, i patti prematrimoniali sono vietati dalla legge italiana.
Una simile prestazione, difatti, costituisce per la Suprema Corte, sulla linea di quanto confermato dai Giudici d’Appello, una “datio in solutum”, ossia un pagamento effettuato al fine di rimborsare al marito le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà della ex moglie. In questo modo, la Corte ha identificato l’accordo, contenuto nella scrittura privata, come concluso tra un debitore ( la moglie) e un creditore ( il marito).
Chi scrive ritiene opportuno evidenziare che il Legislatore italiano non ritiene validi gli accordi prematrimoniali tra coniugi, cioè quelli diretti a regolare preventivamente l’eventuale fine del matrimonio.
Difatti, tali accordi sono illeciti. Illeciti perché?
E’ d’uopo ricordare che lo status di coniuge che si assume a seguito di matrimonio è una situazione giuridica priva di contenuto patrimoniale. Ciò sta a significare che un accordo di natura patrimoniale che regola gli effetti economici prima del matrimonio trasformerebbe quest’ultimo in una sorta di affare venendo, così, a mancare il significato affettivo su cui si fonda il matrimonio ( c.d affectio coniugalis).
Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha voluto evidenziare che non tutti i patti prematrimoniali a contenuto patrimoniale possono, però, essere considerati illeciti.
Nel caso de quo, i Giudici hanno sostenuto che l’impegno assunto dalla ex moglie con scrittura privata, prima del matrimonio, non regolava in toto l’assetto economico della neo – famiglia, ma stabiliva, semplicemente, l’obbligo della moglie – debitrice di restituire la somma sostenuta dal marito – creditore per la sistemazione della casa coniugale, nel caso di cessazione del vincolo matrimoniale.
In conclusione tale pronuncia, pur rappresentando una novità, non è sufficiente a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Occorre un quid plus da parte del Legislatore con l’introduzione di norme giuridiche ad hoc.

Luisa Camboni

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