Le ferie rappresentano un’occasione per i dipendenti di assentarsi dal lavoro conservando comunque la retribuzione al fine di dedicarsi alle proprie esigenze di vita familiare, personale e sociale oltre a recuperare le energie psico-fisiche spese nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
La loro importanza è tale che la normativa, rappresentata dal Decreto legislativo 66/2003, riconosce all’articolo 10 a tutti i lavoratori dipendenti il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo dev’essere effettivamente sfruttato dal lavoratore non potendo essere sostituito da un’indennità economica riconosciuta a titolo di ferie non godute. Fanno eccezione in tal senso le ipotesi di cessazione del contratto di lavoro dove, per il semplice fatto che interrompendosi il rapporto il lavoratore non ha più la possibilità di sfruttare i giorni di riposo, queste ultime vengono monetizzate a mezzo erogazione di un’apposita indennità sostitutiva.
La stessa normativa, al fine di promuovere l’utilizzo delle ferie, impone una serie di scadenze entro le quali i giorni maturati devono essere obbligatoriamente goduti dal lavoratore.
Analizziamo in dettaglio quali sono le scadenze per lo smaltimento nel 2025.
Indice
Durata delle ferie
La normativa (articolo 10, Decreto legislativo numero 66/2003) riconosce ai lavoratori dipendenti una durata minima delle ferie di quattro settimane per un anno intero in forza in azienda.
I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali possono stabilire una durata minima superiore.
I lavoratori che non possono far valere un’annualità completa hanno diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono stati i mesi in forza secondo la seguente formula:
- (Giorni / ore di ferie maturabili dal dipendente per un’annualità intera in forza in azienda / 12) * mesi in forza = giorni / ore di ferie spettanti per l’annualità considerata.
Fatte salve disposizioni difformi da parte della contrattazione collettiva, sono considerate come mese intero anche le frazioni di mese superiori a due settimane.
Gli stessi effetti legati all’assunzione / cessazione in corso d’anno, in termini di riduzione del monte ore / giorni di ferie, operano con riguardo ai lavoratori che totalizzano assenze tali da non consentire la maturazione delle stesse. Si citano, ad esempio:
- Aspettativa non retribuita;
- Permessi non retribuiti;
- Assenze ingiustificate;
- Assenze non retribuite.
Scadenza delle ferie
Come anticipato, il legislatore si preoccupa di promuovere la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti introducendo una serie di scadenze.
In particolare, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifiche categorie (articolo 2, comma 2, Decreto legislativo numero 66/2003) il periodo minimo annuo legale di giorni di riposo retribuiti dev’essere goduto:
- per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione (da fruire obbligatoriamente in modo consecutivo se richiesto dal lavoratore);
- per le restanti due settimane (o il diverso periodo residuo) entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (fatti salvi i più ampi periodi di riferimento stabiliti dalla contrattazione collettiva).
Da notare che se la contrattazione collettiva contempla un termine meno ampio per la fruizione delle ferie, il superamento di quest’ultimo, comunque rispettoso della scadenza dei diciotto mesi, determina un mero inadempimento contrattuale.
I giorni eccedenti le quattro settimane, eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale di lavoro, possono essere fruiti nel termine stabilito dagli accordi stessi ovvero, in mancanza, nel rispetto di quanto previsto dagli usi aziendali.
Fruizione delle ferie nel 2025
Ecco di seguito descritte in tabella le regole e le scadenze per la fruizione delle ferie nel 2025.
Istituto | Periodo di maturazione | Quantità | Scadenza per la fruizione | Modalità di fruizione |
Ferie legali – quattro settimane per un intero anno in forza in azienda | 2025 | Due settimane | 31 dicembre 2025 | Consecutive se richiesto dal dipendente |
Due settimane (o diverso periodo residuo) | 30 giugno 2027 | / | ||
2024 | Due settimane | 31 dicembre 2024 | Consecutive se richiesto dal dipendente | |
Due settimane (o diverso periodo residuo) | 30 giugno 2026 | / | ||
2023 | Due settimane | 31 dicembre 2023 | Consecutive se richiesto dal dipendente | |
Due settimane (o diverso periodo residuo) | 30 giugno 2025 | / | ||
Ferie aggiuntive previste dai contratti collettivi / individuali | 2025 | Prevista dall’accordo |
In merito alla frazionabilità delle ferie, la Circolare 8/2005 del Ministero del lavoro ha distinto tre periodi:
- un primo periodo di almeno due settimane, da fruire nel corso dell’anno di maturazione in modo ininterrotto se è presente una richiesta del lavoratore (richiesta che dev’essere presentata tempestivamente per consentire all’azienda di contemperare correttamente le esigenze dell’impresa con gli interessi del prestatore di lavoro);
- un secondo periodo di due settimane, da fruire anche in modo frazionato entro diciotto mesi dal termine dell’anno di maturazione, eccezion fatta per i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva;
- un terzo periodo superiore al minimo legale di quattro settimane, che può essere fruito anche in modo frazionato.
Le sanzioni alle aziende
L’inosservanza delle disposizioni sulle scadenze per la fruizione del periodo minimo annuo di giornate di riposo (di cui all’articolo 10, comma 1, Decreto legislativo numero 66/2003) comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
- Da 120,00 a 720,00 euro nella generalità dei casi;
- Da 480,00 a 1.800,00 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni;
- Da 960,00 a 5.400,00 euro se la violazione riguarda più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni (in tal caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta).
Si precisa inoltre che i giorni non goduti entro il 30 giugno comportano il pagamento anticipato, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali e assistenziali calcolati sulle ferie stesse non fruite.
Il dipendente stesso potrebbe chiedere al datore di lavoro (anche in giudizio) il risarcimento dei danni alla salute e integrità psico-fisica conseguenti all’omessa fruizione delle ferie entro le scadenze di legge / contrattuali.
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Foto copertina: istock/Khaosai Wongnatthakan
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