La vicenda: il DL 95/2012 ha disposto con l’articolo 2 una riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali, prevedendo al comma 11 l’avvio di procedure di mobilità per il personale che risulti conseguentemente in soprannumero.
Il comma 17 dello stesso articolo (che ha modificato l’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001), ha previstol’obbligo di “esame congiunto”con le organizzazioni sindacali per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, a seguito di processi di riorganizzazione.
Il comma 18 (che ha modificato l’art. 6 comma 1 del d.lgs. 165/2001), ha inoltre stabilito chenei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilita’, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità.
Quindi, con riferimento alle relazioni sindacali nel pubblico impiego, il DL 95/2012 ha introdotto una nuova forma di coinvolgimentosindacale – il cosiddetto esame congiunto – demandandone la disciplina di dettaglioalla successiva contrattazione collettiva nazionale. In via transitoria è previsto ildiritto delle organizzazioni sindacali ad essere informate sulle materie oggetto dipartecipazione previste nei vigenti accordi nazionali.
La modifica, però, è stata inserita direttamente all’interno del testo unico del pubblico impiego, atto avente forza di legge, che quindi, ai sensi della recente riforma “Brunetta”, integra laddove mancanti anche le previsioni dei contratti collettivi.
Nella fattispecie concreta, a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche dei Ministeri, vi era il dubbio se l’obbligo dell’esame congiunto dovesse ritenersi da subito vigente, oppure condizionato all’emananda disciplina dei futuri contratti collettivi nazionali.
Il Parlamento, nel corso dell’iter di conversione del DL 101, ha inserito un inciso per cui le procedure di mobilità conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche dei Ministeri, dovranno esser avviate dalle amministrazioni previo “esame congiunto” con le organizzazioni sindacali.
Tale impostazione potrebbe avere un riflesso notevole anche in altri settore del pubblico impiego: si pensi, ad esempio, alla cancellazione dei “tribunalini”, alla soppressione delle province, ai tagli di reparti e ospedali nella sanità.
In presenza di riorganizzazioni, quindi le amministrazioni sono tenute all’informazione, preventiva o successiva, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nel caso in cui tali riorganizzazioni abbiano dei riflessi sui rapporti di lavoro, ed in particolare determinino esuberi, procedure di mobilità, revoca o modifica di incarichi dirigenziali, allora deve essere avviatocon le organizzazioni sindacali un esame congiunto sui criteri da seguire
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