Domanda di riduzione contributi per i contratti di solidarietà per l’anno 2024 al via. Il Decreto – legge 1° ottobre 1996, numero 510 (articolo 6, comma 4) convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, numero 608 riconosce ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) che stipulano contratti di solidarietà difensivi (CDS) un abbattimento del costo del lavoro pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Lo sgravio, riconosciuto nei limiti delle risorse pubbliche stanziate e per un periodo non superiore alla durata del contratto e, comunque, fino a un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, si calcola applicando la percentuale citata ai contributi carico ditta dovuti con riguardo ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
L’esonero in parola, cumulabile con la fruizione di Decontribuzione Sud, spetta previa apposita istanza presentata dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno da parte delle realtà che al 30 novembre hanno stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese con un CDS in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Alla luce dell’apertura della finestra temporale dedicata all’inoltro delle domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà relativi all’anno 2024, analizziamo in dettaglio chi può inviarne le istanze di accesso e come.
Indice
Chi può inviare domanda di sgravio
La platea delle imprese potenzialmente destinatarie dello sgravio comprende le realtà che:
- alla data del 30 novembre 2024 hanno stipulato un contratto di solidarietà difensiva di tipo A;
- in alternativa, abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio spetta per l’intera durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile; Inoltre, si calcola sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta con riguardo alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
L’impatto dello sgravio è quantificabile nel 35% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riguardo ai dipendenti interessati dal contratto di solidarietà.
Scadenze invio domanda
La finestra temporale per la presentazione delle domande di accesso allo sgravio contratto di solidarietà interessa il periodo 30 novembre-10 dicembre 2024.
Come inviare domanda di sgravio
Le imprese potenzialmente destinatarie dello sgravio sono tenute a presentare apposita domanda telematica attraverso l’applicativo “sgravicdsonline”.
Come reso noto dal Ministero del lavoro nella sezione dedicata alla decontribuzione l’applicativo è “operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la precompilazione delle istanze”.
Per accedere alla piattaforma e inserire la domanda è necessario collegarsi al portale ministeriale “Servizi Lavoro” disponibile su “servizi.lavoro.gov.it”, in possesso delle credenziali SPID o CIE.
Una volta effettuato l’accesso è necessario selezionare dall’homepage la voce “SGRAVI CDS ONLINE” e successivamente “Accedi”, dopo aver letto il messaggio del portale su:
- possibilità di precompilare le domande dalla mezzanotte del 2 novembre 2024 alle ore 23 e 59 minuti del 10 dicembre 2024;
- invio delle pratiche nella finestra temporale dal 30 novembre 2024 (mezzanotte) al 10 dicembre 2024 (ore 23 e 59);
- possibilità di trasmettere le sole comunicazioni in stato compilata, cioè finalizzate e con pagamento dell’imposta di bollo effettuata.
A questo punto la schermata iniziale propone le domande di sgravio già presentate dall’utente collegato. Per iniziare la compilazione di una nuova istanza è necessario cliccare su “Nuova Domanda”.
Come compilare le domande
Una volta selezionato il tasto “Nuova Domanda” l’utente è chiamato a inserire obbligatoriamente i seguenti dati:
- codice fiscale dell’azienda per la quale si desidera compilare la domanda;
- codice della pratica assegnato dal sistema “CIGSOnLine” a fronte della domanda di integrazione salariale;
- data di inoltro o salvataggio della pratica nella banca dati del sistema “CIGSOnLine”.
Dopo la verifica dell’esistenza in archivio della domanda di integrazione salariale l’applicazione propone le successive schermate per l’inserimento dei dati, suddivise nelle seguenti sezioni:
- dati relativi all’azienda;
- dati relativi alle unità produttive interessate dal contratto di solidarietà;
- periodo di intervento del CDS;
- allegati.
Il dettaglio delle informazioni da inserire sul portale ministeriale è disponibile consultando il manuale utente su “lavoro.gov.it – Temi e priorità – Ammortizzatori sociali – Focus On – Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”.
Finalizzazione della domanda
Al termine della compilazione il portale chiede di indicare l’ente (INPS o INPGI) al quale inoltrare la domanda (oltre a poter salvare i dati sino a quel punto inseriti).
Una volta caricata la domanda firmata dal legale rappresentante dell’impresa l’utente potrà selezionare il tasto “Procedi” ed essere così reindirizzato al sistema PagoPA dove procedere al versamento dell’imposta di bollo (il sistema non consente l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo).
Come ricorda il Ministero del Lavoro sulla pagina dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” si raccomanda di “tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2024 – 10 dicembre 2024)”.
Effettuato il pagamento non resta che concludere e finalizzare la domanda, cliccando su “Finalizza”.
La finalizzazione della domanda comporta il suo congelamento e di conseguenza l’impossibilità di modificare le informazioni ivi contenute.
Conferma della domanda
A seguire, la conferma dell’istanza ha come obiettivo principale l’inserimento della domanda nella graduatoria che definirà le realtà ammesse al beneficio.
Successivamente alla finalizzazione, per una comunicazione correttamente inserita e nello stato “Compilata”, in basso a destra nell’area delle operazioni possibili (nell’elenco riepilogativo delle domande) è presente l’icona “Invia”.
L’operazione dev’essere effettuata nella finestra temporale di invio delle domande. Se il tentativo di invio sarà fatto oltre le date descritte, il sistema non eseguirà l’operazione fornendo un messaggio d’errore.
Invio di una sola domanda
Lo sgravio contributivo dev’essere richiesto con un’unica domanda online, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.
A fronte di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio dev’essere richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.
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Foto copertina: istock/SewcreamStudio