Sostegno al reddito settore moda/abbigliamento: domande da oggi 3 dicembre 2024

Il trattamento copre massimo 9 settimane, comprese tra il 29 ottobre e il 31 dicembre.

Redazione 03/12/24
Allegati

Da oggi 3 dicembre i datori di lavoro e i lavoratori dei comparti tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario (TAC) possono richiedere un trattamento straordinario di sostegno al reddito, destinato alle imprese che abbiano esaurito i normali strumenti di integrazione salariale.

I dettagli della misura sono messi in chiaro nella circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024. Per citare un esempio, non tutte le aziende hanno accesso, ma solo quelle con all’interno fino a 15 addetti. Inoltre il trattamento può coprire al massimo 9 settimane, nel periodo compreso tra 29 ottobre e 31 dicembre 2024.

Ecco i dettagli e come inviare domanda.

Leggi anche le novità sulla cassa integrazione 2025

Indice

Sostegno al reddito settore moda: cos’è

Il decreto-legge n. 160 del 28 ottobre 2024 ha istituito un trattamento di sostegno al reddito, in deroga alle normative vigenti, destinato ai datori di lavoro, anche artigiani, con una forza occupazionale media non superiore ai 15 dipendenti. Questa misura nasce dalla necessità di affrontare le difficoltà del comparto moda, che ha visto una contrazione della domanda sia sul mercato interno che su quello internazionale.

Secondo la circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024, la misura consente alle aziende di accedere a un trattamento per un massimo di 9 settimane, entro il periodo compreso tra il 29 ottobre e il 31 dicembre 2024.

Si tratta di un’iniziativa straordinaria per tutelare i lavoratori di un settore che impiega migliaia di persone in Italia.

Chi può accedere alle domande di sostegno al reddito

La misura è dedicata ai datori di lavoro, compresi gli artigiani, che:

  • appartengono ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, classificati come “Industria” o “Artigianato” ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989.
  • hanno una forza occupazionale media fino a 15 dipendenti nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda.
  • operano nelle attività elencate nei codici ATECO riportati nell’Allegato 1 della circolare n. 99/2024​
  • hanno raggiunto i limiti massimi di utilizzo dei trattamenti ordinari di integrazione salariale previsti dal decreto legislativo n. 148/2015 o dal Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato (FSBA).

I settori coinvolti sono specificati da codici Ateco, elencati nell’Allegato 1 della circolare n. 99/2024. Tra questi figurano attività come la Preparazione e filatura di fibre tessili (codice Ateco 13.10.00); Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima (codice Ateco 14.14.00); Fabbricazione di calzature (codice Ateco 15.20.10).

Per visualizzare tutti i 29 codici Ateco inclusi, scarica l’allegato qui sotto:

Come richiedere il trattamento

Al nuovo sostegno al reddito si accedere previa domanda. I datori di lavoro interessati devono trasmettere la domanda all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per le sospensioni iniziate tra il 29 ottobre e il 3 dicembre, il termine decorre dal 3 dicembre.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente attraverso il portale INPS, accedendo alla sezione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.

I documenti necessari

Le imprese richiedenti devono corredare la domanda con:

  • relazione tecnica che motivi la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, illustrando:
    • le cause non imputabili all’azienda o ai lavoratori.
    • la temporaneità della crisi e le prospettive di ripresa​.
  • elenco nominativo dei lavoratori interessati, che devono avere almeno 30 giorni di anzianità presso l’unità produttiva coinvolta​.
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 per confermare l’impossibilità di accedere ad altri strumenti di sostegno​.

Le aziende artigiane

Come chiarito nella circolare Inps 99, esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno al reddito di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.
 
Sempre con riferimento al settore dell’Artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.
 
Tutti i datori di lavoro devono dichiarare, inoltre, di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.

Gli importi

Il trattamento di sostegno al reddito copre l’80% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore non lavorate, con un tetto massimo di 1.392,89 euro al mese per il 2024. Include la contribuzione figurativa, utile ai fini del calcolo pensionistico e viene concesso per un periodo massimo di 9 settimane, che devono essere collocate entro il 31 dicembre 2024.

Pagamento sostegno al reddito

Il trattamento può essere erogato:

  • indirettamente.
    • Nel pagamento indiretto, il trattamento viene anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti. Successivamente, il datore di lavoro recupera l’importo attraverso un conguaglio con i contributi previdenziali dovuti all’INPS.
  • direttamente dall’INPS:
    • L’INPS eroga direttamente il trattamento di sostegno al reddito ai lavoratori, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro.
    • Per richiedere questa modalità, il datore di lavoro deve inviare i flussi “UNIEMENS-CIG” (UNI41) con le informazioni necessarie.

In questo caso il datore di lavoro deve dimostrare la propria incapacità di anticipare l’importo tramite una relazione tecnica.



Per restare aggiornato/a sul tema, iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento