Affrontiamo ora il contenuto del presente pezzo, rimandando agli articoli precedentemente pubblicati per:
La norma che regola la black list
I soggetti passivi Iva devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni (a decorrere da quelle effettuate dal 1° luglio 2010) con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list”) individuati dal decreto 4 maggio 1999 (per le persone fisiche) e dal decreto 21 novembre 2001 (per le società).
Devono essere comunicati i dati relativi a:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
- acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute.
Attenzione
Il DL n. 16/2012 ha escluso dall’obbligo di comunicazione le operazioni che non superano i 500 euro (norma in vigore dal 2 marzo 2012)
I dati vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate con periodicità:
- trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro)
- mensile negli altri casi.
IMPORTANTE:
Chi è tenuto alla presentazione trimestrale può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare. OVVERO, NON SI PUO’ CAMBIARE PERIODICITA’ IN CORSO DI ANNO SOLARE, A MENO CHE NON VI SIA L’OBBLIGO SOTTO DESCRITTO.
I contribuenti che presentano una comunicazione trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50 mila euro devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le comunicazioni opportunamente contrassegnate.
I contribuenti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale devono far riferimento ai 4 trimestri che compongono l’anno solare. Nella pratica non devono partire da gennaio, ma fare riferimento all’anno solare precedente, pertanto il periodo di riferimento sarà c.d. “mobile” per trimestre (esempio: I trimestre 2013, il controllo della periodicità avviene ovviamente sull’anno solare gennaio-dicembre 2012. II trimestre, il controllo avviene sull’anno solare marzo/dicembre 2012 + gennaio/marzo 2013).
Il modello di comunicazione andava presentato all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, a mezzo apposito modello denominato: modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata.
A far data 10 ottobre per i successivi adempimenti occorrerà utilizzare il modello della comunicazione polivalente, ferma rimanendo la possibilità, come detto in precedenza, di poter utilizzare il vecchio modello per tutte le operazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2013.
Oggetto |
Contenuto |
Soggetti obbligati |
Tutti i soggetti che pongono in essere |
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
-
acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute
con soggetti provenienti dai c.d. Paesi Black List.
Termine e periodicità di presentazione
Termini di presentazione e periodicità rimangono i medesimi indicati sopra.
Termine di presentazione: entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (esempio: black list di gennaio: termine di presentazione 28/2. Black list del I trimestre: termine di presentazione 30/4. E così via…)
Periodicità:
- trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro)
-
mensile negli altri casi.
Oggetto della comunicazione
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
-
acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute
con soggetti provenienti dai c.d. Paesi Black List.
Quadro da compilare
QUADRO BL – OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI CON FISCALITÀ PRIVILEGIATA – OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA – ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA
In relazione a tale tipologia di operazioni sono da indicare le seguenti informazioni:
– Cognome, Nome, Data di nascita, Comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla ‘EE’
– Denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica
– il Codice identificativo IVA della controparte non è obbligatorio
QUADRO TA – QUADRO RIEPILOGATIVO
il quadro è comune a tutte le comunicazioni e riporta il sunto di quanto comunicato
Qui l’elenco dei paesi black list
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