L’art. 40, co. 1-ter, del DL 98/2011 ha introdotto la seguente importante modifica:
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.
Fino all’ultimo è parso che la modifica non entrasse in vigore, quando, a sorpresa, con comunicato stampa del 30 settembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha dato la notizia dell’aumento, già dal 1 ottobre 2013, dell’aliquota IVA dal 21% al 22%, confermando pertanto quanto già enunciato dall’art. 40, DL 98/2011.
Quindi dall’1 ottobre 2013 l’IVA dal 21% è passata al 22%.
Attenzione, la modifica non riguarda le aliquote del 4% e del 10%, che rimangono inalterate (anche se queste ultime implicano deroghe all’aliquota del 22%- ad esempio iva in edilizia per manutenzioni straordinarie o iva per acquisto di abitazioni principali)
Il comunicato stampa è molto sintetico e rinvia per questioni di tipo tecnico alla Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 12 ottobre 2011, emanata in occasione del passaggio dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21%, ma tutt’ora in vigore per la risoluzione di problemi tecnici dovuti al passaggio di aliquota, appunto.
Importante è sottolineare che quando l’Agenzia delle Entrate decise di modificare l’aliquota dal 20% al 21% lo fece nel momento peggiore del mese/trimestre, ovvero con decorrenza 16 settembre 2011, spaccando letteralmente in due il periodo mensile o trimestrale dei contribuenti, con non pochi problemi di fatturazione e di registrazione delle relative operazioni attive, questa volta, almeno, la decorrenza del cambio di aliquota è avvenuta sia ad inizio mese, per i contribuenti mensili, sia ad inizio trimestre, l’ultimo, per i contribuenti trimestrali (1 ottobre 2013).
Si propongono di seguito alcuni casi particolari ai quali prestare attenzione in fase di cambio dell’aliquota.
Quali norme vengono modificate dal cambio di aliquota
Il cambio di aliquota, a seguito dell’introduzione dell’art. 40, co. 1-ter, del DL 98/2011, modifica i seguenti articoli del DPR 633/72 relativo all’imposta sul valore aggiunto.
Art. 16 – Aliquote dell’imposta (inerente la misura dell’aliquota ordinaria, che ora è appunto al 22%)
Art. 27 – Liquidazioni e versamenti mensili (in particolare, per i contribuenti che emettono scontrino o ricevuta fiscale si stabilisce la percentuale in base alla quale deve essere determinato il corrispettivo delle operazioni soggette a IVA mediante scorporo dell’IVA dal corrispettivo lordo)
Tabella B – prodotti soggetti e specifiche discipline (inerente l’elencazione di tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad aliquota ordinaria)
Il momento di effettuazione dell’operazione
Al fine di individuare quale aliquota applicare correttamente, se 21% o 22%, occorre fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, poiché tale momento
- è quello nel quale nasce l’obbligazione dell’IVA, cioè nasce il debito ed
- è quello a partire dal quale scatta l’obbligo di emissione della fattura (scontrino o ricevuta fiscale)
Ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame, il momento di effettuazione delle operazioni deve essere individuato in base alle disposizioni che contengono la relativa disciplina,
operazione |
Norma di riferimento |
Contenuto |
cessioni di beni e le prestazioni di servizi | art. 6 del DPR. 633/72 | Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.Le pstazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.Pertanto se tali momenti intervengono successivamente al 1 ottobre 2013 l’operazione sarà soggetta alla nuova aliquota del 22%.Si fanno salve le deroghe previste dall’art. 6 del DPR 633/72 |
acquisti intracomunitari di beni | art. 39 del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (ai fini dell’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie) | Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza.Pertanto se l’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto avviene successivamente al 1 ottobre 2013 l’operazione sarà soggetta alla nuova aliquota del 22%. |
importazioni | art. 201 del codice doganale comunitario | Un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana. Pertanto se le operazioni di cui ai punti 1 e 2 avvengono successivamente al 1 ottobre 2013 l’operazione sarà soggetta alla nuova aliquota del 22%. |
Acconti e fatture anticipate
Se anteriormente ai momenti di cui alla tabella sopra, per quanto concerne le cessioni di beni, mobili e immobili, e le prestazioni di servizi, si verifica uno dei seguenti eventi:
- pagamento del corrispettivo,
- emissione anticipata della fattura,
allora il momento in cui l’IVA diviene esigibile è anticipato ad uno dei due momenti di cui sopra senza dover attendere il momento:
- della stipula per i beni immobili,
- della consegna per i beni mobili,
- del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi (in questo specifico caso, l’unico momento anticipato coincide con il caso in cui si emetta fattura anteriormente al pagamento)
La regola appena enunciata è valida anche per gli acquisti intracomunitari di beni, se anteriormente al verificarsi della consegna è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo (articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 331 del 1993).
IMPORTANTEIn funzione della modifica dell’aliquota
che hanno scontato l’aliquota del 21%, non dovranno subire regolarizzazioni, poiché sono state regolarmente emesse,
fermo restando che la maggior aliquota del 22% sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri eventuali acconti pagati successivamente a tale data, indipendentemente dalla conclusione dell’operazione. |
Fatture ad esigibilità differita
La circolare 45/E/2011 recita:
In linea generale, l’imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, e l’imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo del d.P.R. 633. Tuttavia, per determinate operazioni, l’articolo 6 del d.P.R. 633 prevede il differimento della esigibilità dell’imposta – cioè il momento in cui l’erario può richiedere il pagamento del tributo – all’atto del versamento del corrispettivo, al fine di evitare che il fornitore debba diventare debitore del tributo prima di aver incassato in via di rivalsa il relativo importo.
Anche se il debito IVA nei confronti dell’Erario sorge nel momento della riscossione effettiva del corrispettivo, anziché nel momento di emissione della fattura o della consegna del bene, resta comunque invariato il momento di effettuazione dell’operazione al cui verificarsi sorge l’obbligo di emissione della fattura, che deve riportare l’indicazione “operazione ad esigibilità differita”, e della relativa registrazione.
Le operazioni che prevedono la possibilità di poter versare l’IVA nel momento dell’incasso della fattura e non nel momento in cui sorge l’obbligazione sono:
a) Operazioni con lo Stato ed enti pubblici
b) Applicazione dell’IVA di cassa
a) Operazioni con lo Stato ed enti pubblici
Il differimento dell’esigibilità dell’IVA all’atto del pagamento del corrispettivo è previsto, tra l’altro, quando si effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali (regioni, comuni e province) e dei relativi consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, degli enti ospedalieri e di quelli di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, nonché degli enti di assistenza e di previdenza.
Per tali cessioni l’aumento dell’aliquota IVA non si applica in relazione a quelle operazioni per le quali entro il 30 settembre 2013 (giorno precedente all’entrata in vigore della legge) sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21,23 e 24 del DPR 633/72, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato (poiché se fosse stato pagato avrebbe comunque scontato la vecchia aliquota).
In definitiva le fatture emesse anteriormente al 1 ottobre 2013 nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione rimangono tali anche se il pagamento non è ancora avvenuto a quella data a condizione che la fattura sia stata regolarmente emessa e registrata.
b) Applicazione dell’IVA di cassa
L’aliquota IVA applicabile resta determinata sulla base del momento di effettuazione dell’operazione anche per le operazioni interessate dal c.d. regime “IVA di cassa”, previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Tale regime – applicabile da parte dei soggetti, con un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, che, operando nell’esercizio di impresa, arti o professioni, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni – non deroga ai criteri generali di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura, ma consiste nella possibilità di emettere fattura con esigibilità differita.
Commercio al minuto
In considerazione della introduzione della nuova aliquota del 22% è stato modificato il secondo comma dell’articolo 27 del d.P.R. 633, adeguando le modalità di calcolo dell’imposta da parte dei commercianti al minuto.
Per tali soggetti, infatti, poiché il corrispettivo incassato è comprensivo di IVA, per determinare l’imposta dovuta è necessario effettuare lo scorporo dell’imposta da tale ammontare.
Per eseguire tale operazione, l’articolo 27, secondo comma, del d.P.R. 633 consentiva, prima delle modifiche apportate dal decreto legge, di utilizzare due procedure alternative:
– il metodo della “percentuale di scorporo”, con il quale il corrispettivo lordo viene diminuito di una diversa percentuale a seconda dell’aliquota applicabile, ed
– il “metodo matematico”, con il quale prima si determina l’imponibile, dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori (104 per l’aliquota del 4%, 110 per l’aliquota del 10% e 122 per l’aliquota del 22%), e successivamente si applica a tale imponibile l’aliquota prevista, ottenendo la relativa imposta.
Settori particolari
Alcuni settori particolari presentano delle peculiarità che vale la pena di affrontare.
a) Agenzie di viaggio
le agenzie di viaggi e turismo ex art. 74-ter DPR 633/72, applicano per il calcolo dell’IVA il meccanismo c.d. “base da base”.
Tale metodo si differenzia da quello ordinario, poiché:
Nel metodo ordinario (“imposta da imposta”) l’IVA è calcolata per differenza fra l’IVA sulle vendite e quella sugli acquisti.
Nel metodo “base da base”, l’IVA è calcolata su una base imponibile determinata dalla differenza fra l’imponibile in vendita e l’imponibile in acquisto.
Tale meccanismo, tuttavia, non consente di dare rilevanza al pagamento degli acconti per individuare il momento impositivo dell’operazione giacché ciò che rileva è il corrispettivo globale del viaggio. Il regolamento di attuazione dell’art. 74-ter (decreto del Ministero delle Finanze n. 340 del 1999), art.1, comma 6, prevede, infatti, che “ Le operazioni … si considerano in ogni caso rese all’atto del pagamento dell’interocorrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o delsoggiorno; non rileva a tal fine l’avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all’atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore.”
In base alle regole di applicazione dell’IVA alle operazioni ricadenti nell’ambito applicativo del regime speciale in discorso, la base imponibile, infatti, non è costituita dal corrispettivo di ciascuna transazione bensì dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all’impresa di viaggi ed i costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
Fermo restando quanto sopra precisato in relazione alla possibilità di regolarizzare successivamente le fatture emesse, la parte imponibile da assoggettare al 21% e quella da assoggettare al 22% devono essere determinate sulla base del rapporto percentuale tra i corrispettivi dei viaggi pagati interamente entro il 30 settembre (o con inizio del viaggio intervenuto entro tale data) e quelli pagati successivamente.
c) Regime speciale del margine
Il regime c.d del margine, si applica ai beni MOBILI che hanno già scontato una prima volta, sul prezzo pieno, l’IVA e successivamente vengono reintrodotti nel circuito commerciale come beni di occasione.
Tale regime è stato introdotto quale regime IVA per i beni usati, a far data dal 1/4/95 con il DL 41/95.
Il regime del margine si applica a
- beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione
- oggetti d’arte,
- oggetti d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al DL 41/95, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea.
Le analoghe considerazioni tratte nel precedente paragrafo per le agenzie di viaggio, valgono anche per i soggetti che determinano l’imposta in base al regime del margine con il metodo globale, previsto per la rivendita di determinati beni usati (dall’articolo 36, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995, ad esempio, per le cessioni di veicoli usati). Diversamente da quanto previsto per metodo analitico – in base al quale il margine, costituito dalla differenza tra il prezzo di vendita e i costi di acquisto del bene deve essere determinata in riferimento ad ogni singola operazione – il metodo globale comporta che la base imponibile sia determinata in relazione all’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento. La quota di margine da assoggettare al 21% e quella da assoggettare al 22% andranno quindi determinate proporzionalmente sulla base percentuale delle operazioni effettuate entro il 30 settembre e di quelle effettuate successivamente.
c) Servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc
In relazione alle erogazioni di acqua, luce, gas e simili è consuetudine da parte dei soggetti erogatori energia l’emissione di note di accredito e di addebito in relazione ai conteggi effettuati sulla base di letture effettive, a fronte di precedenti bollettazioni fondate sui consumi presunti.
Con la Ris. 24 ottobre 1990, n. 571646, è stato precisato che, in sede di conguaglio, nel caso in cui l’utente abbia diritto ad una restituzione, l’aliquota IVA delle note di accredito deve essere quellaoriginariamente applicata.
Nel caso di bollettazioni su consumi presuntivi con applicazione di aliquote diverse (bollette emesse entro il 30 settembre con aliquota del 21% e bollette emesse successivamente con aliquota del 22%), qualora i misuratori dei consumi non siano in grado di individuare quelli fatturati al 21 e quelli fatturati al 22, si ritiene che la corretta aliquota IVA da applicare agli accrediti debba essere determinata tenendo conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce (come da indicazione della Ris. 24 ottobre 1990, n. 571646 e come enunciato dalla circ. 45/E/2011).
Correzione degli errori commessi a causa del cambio di aliquota
Come detto, con il comunicato stampa del 30 settembre 2013 sono state impartite le prime istruzioni in vista dell’entrata in vigore della nuova aliquota del 22%.
In tale sede è stato precisato, in particolare, che, qualora nella fasedi prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare inmodo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, glioperatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e icorrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione inaumento (art. 26, co. 1, DPR 633/72).
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’IVA è esigibile secondo quanto segue:
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.
Il versamento della maggior imposta eventualmente dovuta dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento.
Saranno, altresì, corrisposti gli interessi ove le scadenze sopra indicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento (contribuenti trimestrali).
Nella pratica:
Entro i termini indicati sopra dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/72, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
Settori particolari
Alcuni settori particolari presentano delle peculiarità che vale la pena di affrontare.
a) Agenzie di viaggio
le agenzie di viaggi e turismo ex art. 74-ter DPR 633/72, applicano per il calcolo dell’IVA il meccanismo c.d. “base da base”.
Tale metodo si differenzia da quello ordinario, poiché:
_nel metodo ordinario (“imposta da imposta”) l’IVA è calcolata per differenza fra l’IVA sulle vendite e quella sugli acquisti.
_nel metodo “base da base”, l’IVA è calcolata su una base imponibile determinata dalla differenza fra l’imponibile in vendita e l’imponibile in acquisto.
Tale meccanismo, tuttavia, non consente di dare rilevanza al pagamento degli acconti per individuare il momento impositivo dell’operazione giacché ciò che rileva è il corrispettivo globale del viaggio. Il regolamento di attuazione dell’art. 74-ter (decreto del Ministero delle Finanze n. 340 del 1999), art.1, comma 6, prevede, infatti, che “ Le operazioni … si considerano in ogni caso rese all’atto del pagamento dell’interocorrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o delsoggiorno; non rileva a tal fine l’avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all’atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore.”
In base alle regole di applicazione dell’IVA alle operazioni ricadenti nell’ambito applicativo del regime speciale in discorso, la base imponibile, infatti, non è costituita dal corrispettivo di ciascuna transazione bensì dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all’impresa di viaggi ed i costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
Fermo restando quanto sopra precisato in relazione alla possibilità di regolarizzare successivamente le fatture emesse, la parte imponibile da assoggettare al 21% e quella da assoggettare al 22% devono essere determinate sulla base del rapporto percentuale tra i corrispettivi dei viaggi pagati interamente entro il 30 settembre (o con inizio del viaggio intervenuto entro tale data) e quelli pagati successivamente.
c) Regime speciale del margine
Il regime c.d del margine, si applica ai beni MOBILI che hanno già scontato una prima volta, sul prezzo pieno, l’IVA e successivamente vengono reintrodotti nel circuito commerciale come beni di occasione.
Tale regime è stato introdotto quale regime IVA per i beni usati, a far data dal 1/4/95 con il DL 41/95.
Il regime del margine si applica a
- beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione
- oggetti d’arte,
- oggetti d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al DL 41/95, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea.
Le analoghe considerazioni tratte nel precedente paragrafo per le agenzie di viaggio, valgono anche per i soggetti che determinano l’imposta in base al regime del margine con il metodo globale, previsto per la rivendita di determinati beni usati (dall’articolo 36, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995, ad esempio, per le cessioni di veicoli usati). Diversamente da quanto previsto per metodo analitico – in base al quale il margine, costituito dalla differenza tra il prezzo di vendita e i costi di acquisto del bene deve essere determinata in riferimento ad ogni singola operazione – il metodo globale comporta che la base imponibile sia determinata in relazione all’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento. La quota di margine da assoggettare al 21% e quella da assoggettare al 22% andranno quindi determinate proporzionalmente sulla base percentuale delle operazioni effettuate entro il 30 settembre e di quelle effettuate successivamente.
c) Servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc
In relazione alle erogazioni di acqua, luce, gas e simili è consuetudine da parte dei soggetti erogatori energia l’emissione di note di accredito e di addebito in relazione ai conteggi effettuati sulla base di letture effettive, a fronte di precedenti bollettazioni fondate sui consumi presunti.
Con la Ris. 24 ottobre 1990, n. 571646, è stato precisato che, in sede di conguaglio, nel caso in cui l’utente abbia diritto ad una restituzione, l’aliquota IVA delle note di accredito deve essere quellaoriginariamente applicata.
Nel caso di bollettazioni su consumi presuntivi con applicazione di aliquote diverse (bollette emesse entro il 30 settembre con aliquota del 21% e bollette emesse successivamente con aliquota del 22%), qualora i misuratori dei consumi non siano in grado di individuare quelli fatturati al 21 e quelli fatturati al 22, si ritiene che la corretta aliquota IVA da applicare agli accrediti debba essere determinata tenendo conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce (come da indicazione della Ris. 24 ottobre 1990, n. 571646 e come enunciato dalla circ. 45/E/2011).
Correzione degli errori commessi a causa del cambio di aliquota
Come detto, con il comunicato stampa del 30 settembre 2013 sono state impartite le prime istruzioni in vista dell’entrata in vigore della nuova aliquota del 22%.
In tale sede è stato precisato, in particolare, che, qualora nella fasedi prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare inmodo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, glioperatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e icorrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione inaumento (art. 26, co. 1, DPR 633/72).
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’IVA è esigibile secondo quanto segue:
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.
Il versamento della maggior imposta eventualmente dovuta dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento.
Saranno, altresì, corrisposti gli interessi ove le scadenze sopra indicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento (contribuenti trimestrali).
Nella pratica:
Entro i termini indicati sopra dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/72, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
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