Legge di stabilità 2014: Trise, Tari e Tasi, le tasse sulla casa ai raggi x

Redazione 17/10/13
Ieri, con l’arrivo della legge di stabilità e l’approvazione del decreto di abolizione dell’Imu alla Camera, si è scritta probabilmente la parola “fine” sulla breve vita dell’imposta municipale sugli immobili, dopo due anni in vigore al posto dell’Ici e un mare di polemiche per l’sborso richiesto ai cittadini.

Con la sua scomparsa, il governo ha disposto l’introduzione del Trise, tributo sui servizi comunali, che tutti i cittadini, proprietari e inquilini affittuari, saranno tenuti a pagare. Al suo interno, però il Trise è stato composto nelle due sezioni della Tari e della Tasi, la prima sui rifiuti urbani e la seconda sui servizi indivisibili, come l’illuminazione o la manutenzione dei marciapiedi.

Come ambierà, dunque, l’importo che verrà richiesto ai cittadini dai singoli Comuni a partire dal 2014? Innanzitutto, cominciamo precisando che le rate del Trise avranno scadenze trimestrali, e andranno saldate il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre di ogni anno, anche se compete agli enti locali la definizione del numero di rate e delle scadenze da applicare. Sarà lecito pagare il Trise per l’anno in corso una tantum a giugno, completando la quota indicata dall’ufficio tributi comunale.

“Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”  si legge nel testo ufficiale della legge di stabilità 2014. Nel corso dell’anno, dunque, la quota richiesta si trasformerà in tariffa puntuale, con riduzioni previste in caso di raccolta differenziata in utenze domestiche. La Tari verrà pagata sui metri quadri, che verrà completata dalla Tarip sul volume di rifiuti effettivamente prodotto nell’unità abitativa

Per contro la Tasi, tassa sui rifiuti indivisibili, sarà richiesta laddove sussista “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.” La base imponibile di riferimento per la Tasi sarà proprio l’Imu e l’aliquota applicabile sarà pari all’1 per mille, con i Comuni che avranno la facoltà di deliberare la riduzione o l’incremento dell’aliquota, purché non superi il tetto dell’Imu al 31 dicembre 2013. Dunque, sia prime che seconde case, che le case di pregio, si troveranno, dal 2014, a dover corrispondere la Tasi, sempre che i sindaci non decidano diversamente.

Vai al testo della legge di stabilità 2014

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