Il caos, martedì, è esploso quando, venuto al conoscenza dell’imminente rito funebre, il sindaco di Albano ha emanato un’ordinanza urgente vietando il passaggio pubblico delle salme nella giornata, provvedimento poi annullato dal Prefetto di Roma. Sin dalla mattina era apparso evidente come l’arrivo della salma di Priebke avrebbe portato il piccolo comune laziale al centro di un vespaio di polemiche.
Nella vicenda, tutt’altro che chiusa, sono implicati alcuni avvenimenti tali da configurare varie ipotesi di reato tutt’altro che comuni, ma che il nostro ordinamento prevede anche nelle ricadute giudiziarie. Si è assistito, in particolare, alla furia della folla che si è riversata contro il feretro del gerarca nazista, mentre esponenti dell’ultradestra inneggiavano al boia nazista, sfiorando lo scontro con gli appartenenti alla frangia opposta.
Prima che il caso sia chiuso, però, appare già evidente come potrebbero esserci strascichi giudiziari per i protagonisti di questa pagina macabra, che va a chiudere una storia, iniziata con il massacro delle Fosse Ardeatine, in modo violento e carico di tensione.
Passando dunque all’ambito giuridico, in particolare, i calci e pugni contro la salma potrebbero rientrare come fattispecie del reato di vilipendio di cadavere, previsto all’articolo 410 del Codice penale: “Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.”
Quindi, non va dimenticato che, alle esequie, si è rischiato lo scontro aperto tra neofascisti e antifascisti, che riporta di attualità il reato, inserito nelle disposizioni finali della Costituzione e poi completato dalla legge Scelba del 1952, di apologia del fascismo. La norma prevede pene dai 18 mesi a salire per chi si renda protagonista di comportamenti ascrivibili alla difesa della dottrina nazifascista: “Chiunque – si legge – partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni”.
Infine, ieri, sull’onda del caso Priebke, che aveva più volte rifiutato di accettare la storia ufficiale in merito all’Olocausto e allo sterminio perpetrato dai nazisti, si è cercato di approvare al Senato la nuova norma anti negazionismo – sia della Shoah che delle foibe – che prevede fino a 7 anni di reclusione. La legge, se adottata, andrà a modificare l’articolo 414 del codice penale sull’istigazione a delinquere. Al momento, la proposta è finita in stand-by ma non è escluso che se ne torni a parlare già nelle prossime ore.
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