Le facilitazioni, stabilite dal dl n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013 (decreto lavoro), sono diventate operative per l’inutile decorso del termine del 30 settembre entro cui la Conferenza stato-regioni poteva fissarne le linee guida. La semplificazione riguarda il contratto professionalizzante, o contratto di mestiere, che permette di assumere lavoratori tra i 18 e i 29 anni di età e che dura al massimo tre anni (cinque nel caso si tratti di artigiani).
Il decreto lavoro aveva destinato alla Conferenza Stato-regioni l’incarico di approvare entro il 30 settembre le linee guida per una disciplina uniforme e nazionale sull’offerta formativa pubblica. Inoltre aveva previsto che, in assenza dell’adozione delle linee guida, le deroghe avrebbero ricevuto applicazione diretta. Martedì sera, nell’intervento alla presentazione del Cnel del rapporto sul mercato del lavoro, il ministro del lavoro, Enrico Giovannini, ha dichiarato che la Conferenza non ha assunto le linee guida.
In virtù di questo, come spiegato dalla circolare n.35/2013 del ministero del lavoro, le semplificazioni trovano applicazione a cominciare dalle assunzioni fatte dal 1° ottobre. Le semplificazioni sono “deroghe” alle norme T.u. apprendistato (dlgs n. 167/2011). La prima riguarda il Pfi, ossia il piano formativo individuale, che rimane dovuto esclusivamente per la formazione e acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche.
La novità, tuttavia, ha chiarito il ministero, conserva integro l’obbligo di svolgimento della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali regolata dalle Regioni. La permanenza dell’obbligo proviene dalla previsione, nel caso di imprese multi-localizzate (terza semplificazione), della possibilità di applicare la disciplina della regione in cui l’impresa ha la sede legale, “disciplina che non può che evidentemente identificarsi in quella concernente l’offerta formativa pubblica”.
Tra l’altro, ha proseguito poi il ministero, il richiamo ad una sola disciplina per l’acquisizione di competenze di base e trasversali va intesa “principalmente riferito a quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazione”. In ogni caso, questo non dovrà generare un obbligo di frequenza di corsi extra-Regione e quindi oneri superiori per le imprese.
Per quanto concerne la semplificazione sulla registrazione della formazione, il ministero ha specificato che il documento deve riportare i “contenuti minimi” del dm 10 ottobre 2005, ossia i contenuti che nel libretto formativo del cittadino fanno riferimento alle “competenze acquisite in percorsi di apprendimento”. Rimane salvo il possibile impiego di modulistica differente assunta dal contratto collettivo applicato (ad esempio, accordo interconfederale 18 aprile 2012 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil).
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