Da ieri 1° ottobre 2013 l’aliquota Iva ordinaria passa dal 21% al 22%, in base a quanto previsto dal Decreto Legge numero 98 del 2011. Si ricorda che la data di decorrenza dell’aumento era stata oggetto di proroga al 1° ottobre 2013 con il Decreto Legge numero 76 del 2013. Tale data non è stata ulteriormente differita per i noti fatti politici avvenuti negli ultimi giorni. La modifica non riguarda le aliquote Iva ridotte (10% e 4%) che rimangono invariate.
Il presente intervento è dedicato all’esame dei principi generali, previsti dalla normativa Iva, per la corretta individuazione delle operazioni soggette alla nuova aliquota e all’analisi di alcuni casi particolari.
Criteri per la corretta applicazione dell’aliquota con riguardo alle operazioni soggette a Iva ordinaria
Al fine di determinare la corretta aliquota applicabile all’operazione è necessario considerare il momento in cui l’operazione si considera effettuata e l’imposta diviene esigibile. Se l’operazione, in base ai criteri che si andranno a esporre di seguito, risulta effettuata in data 1° ottobre o successivamente andrà applicata la nuova aliquota del 22%, in caso contrario l’operazione sarà soggetta all’aliquota del 21%.
Ai sensi dell’articolo 6 del D.p.r. 633/1972 è necessario distinguere fra:
-
cessioni di beni: le quali si considerano effettuate per i beni mobili al momento della consegna o spedizione del bene. Per le cessioni di beni immobili il momento di effettuazione è rappresentato, invece, dalla stipula del contratto;
-
prestazioni di servizi verso committenti italiani: che si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.
Acconti
Con riguardo agli acconti, l’operazione si considera effettuata al momento in cui l’acconto è corrisposto, limitatamente all’ammontare dello stesso, in base a quanto previsto dall’articolo 6 comma 4 del D.p.r. 633/1972. Gli acconti ricevuti dal 1° ottobre, pertanto, dovranno essere fatturati con la nuova aliquota del 22%.
Fatture differite
I contribuenti che si avvalgono della fatturazione differita, la quale consente di emettere il documento di trasporto al momento dell’effettuazione della consegna/spedizione e la fattura entro il 15° giorno del mese successivo, dovranno considerare la data di effettuazione dell’operazione per stabilire quale aliquota applicare. Rileverà, pertanto, l’aliquota Iva ordinaria in vigore al momento in cui si consegna/spedisce il bene e si emette il documento di trasporto.
Note di variazione
Per quanto riguarda l’emissione di note di variazione dal 1° ottobre 2013, concernenti operazioni fatturate in data anteriore, continua ad applicarsi l’aliquota del 21%. L’articolo 26 del D.p.r. 633/1972 considera la nota di variazione, come una rettifica dell’operazione già fatturata, assoggettando tale “modifica” alla stessa aliquota applicata originariamente.
Soggetti che hanno adottato la liquidazione “Iva per cassa” (art. 32 bis Decreto Legge numero 83/2012)
Per i contribuenti che hanno adottato la liquidazione “Iva per cassa” è necessario considerare che il predetto regime non muta il momento di effettuazione dell’operazione, ma incide esclusivamente sull’esigibilità dell’imposta che viene “differita” all’incasso della fattura.
In sintesi anche questi soggetti dovranno considerare i criteri generali esposti precedentemente per la corretta applicazione dell’aliquota avuto riguardo al momento di effettuazione dell’operazione e, a prescindere, dal momento in cui la fattura verrà incassata e l’imposta diverrà esigibile.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento