Il Tribunale U.E. annulla bandi pubblicati esclusivamente in inglese, francese e tedesco

Con 4 sentenze rese rispettivamente nella causa T-218/09T-126/09, T-164/08, e T-142/08, il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato alcuni bandi di concorso per posti di lavoro nelle istituzioni UE perché pubblicati esclusivamente in lingua francese, inglese e tedesca.

Tra le condizioni di ammissione era previsto che i candidati dovessero possedere, come lingua principale, una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e, come seconda lingua, una conoscenza soddisfacente del tedesco, dell’inglese o del francese.

Anche i test di preselezione, come pure due delle tre prove scritte, si sarebbero svolti nella seconda lingua, cioè in tedesco, inglese o francese.

Ed ancora, per alcuni dei concorsi era previsto in bando che la prova orale ed il colloquio con la commissione giudicatrice si sarebbero svolti in tedesco, inglese o francese.

Solo un avviso sintetico veniva pubblicato nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue.

A sostegno dei ricorsi promossi, la Repubblica italiana ha dedotto in particolare la violazione degli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento n.1, del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, degli articoli 12 CE, 39 CE e 290 CE, dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza, dei principi di non discriminazione, di motivazione, del multilinguismo, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, nonché uno sviamento di potere.

Gli argomenti sono stati articolati, sostanzialmente, intorno a due motivi:

  • la pubblicazione dei bandi di concorso in sole tre lingue;

  • la limitazione a tre lingue per le comunicazioni con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e per le prove dei concorsi.

Il Tribunale, dopo aver verificato che le istituzioni interessate dai bandi di concorso non sono assoggettate ad un regime linguistico specifico, ha chiarito che “eventuali norme che limitino la scelta della seconda lingua devono stabilire criteri chiari, oggettivi e prevedibili affinché i candidati possano sapere, con sufficiente anticipo, quali requisiti linguistici debbono essere soddisfatti, e ciò al fine di potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni”.

 Nel caso di specie, i bandi di concorso non contenevano alcuna motivazione che giustificasse la scelta, come seconda lingua per le prove dei concorsi, fra le tre lingue in questione.

Contrariamente a quanto asserito dalla Commissione europea, la sentenza Hendrickx/Consiglio non suffraga la tesi secondo cui l’interesse del servizio potrebbe giustificare il requisito della conoscenza della lingua tedesca, inglese o francese indicato nei bandi di concorso.

Infatti, mentre nella fattispecie in esame i bandi di concorso erano rivolti a cittadini dell’Unione che, in grande maggioranza, non erano abitualmente in contatto con le istituzioni, la sentenza Hendrickx/Consiglio riguardava un avviso di concorso interno aperto ai funzionari e agli agenti in servizio presso il segretariato generale del Consiglio con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso le Comunità.

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III dello Statuto, il quale stabilisce specificamente che, per i concorsi generali, deve essere pubblicato un bando di concorso nella Gazzetta ufficiale, in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento n.1, il quale dispone che la Gazzetta ufficiale è pubblicata in tutte le lingue ufficiali, i bandi di concorso devono essere pubblicati integralmente in tutte le lingue ufficiali.

 Poiché tali disposizioni non prevedono alcuna eccezione, non si può considerare che l’avviso sintetico, pubblicato nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue lo stesso giorno, abbia posto rimedio all’omessa pubblicazione integrale nella Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso in tutte le lingue ufficiali.

Anche se l’avviso sintetico conteneva un certo numero di informazioni relative ai concorsi, un potenziale candidato la cui seconda lingua non fosse una delle lingue in cui erano stati pubblicati integralmente i bandi di concorso avrebbe dovuto procurarsi la Gazzetta ufficiale in una di tali lingue e leggere i bandi in tale lingua prima di decidere se presentare la propria candidatura a uno dei concorsi.

 Un candidato siffatto era svantaggiato rispetto ad un candidato la cui seconda lingua fosse una delle tre lingue nelle quali i bandi di concorso erano stati pubblicati integralmente, sia sotto il profilo della corretta comprensione di tali bandi sia relativamente al termine per preparare ed inviare una candidatura a tali concorsi.

Tale svantaggio è la conseguenza della diversità di trattamento a motivo della lingua, vietata dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto. Tale articolo 1 quinquies dello Statuto prescrive, al paragrafo 6, che, nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale.

 Ne consegue che la prassi di pubblicazione limitata non rispetta il principio di proporzionalità e configura pertanto una discriminazione fondata sulla lingua, vietata dall’articolo 1 quinquies dello Statuto.

Pur se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello statuto prevede che il bando di concorso possa specificare eventualmente le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire, da tale disposizione non discende un’autorizzazione generale a derogare alle prescrizioni dell’articolo 1 del regolamento n.1, il quale designa 24 lingue non soltanto come lingue ufficiali, ma anche come lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione.

La Commissione non è assoggettata ad un regime linguistico specifico: eventuali norme che limitino la scelta della seconda lingua devono stabilire criteri chiari, oggettivi e prevedibili affinché i candidati possano sapere, con sufficiente anticipo, quali requisiti linguistici debbono essere soddisfatti, e ciò al fine di potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni.

 Inoltre, i bandi di concorso non contengono alcuna motivazione che giustifichi la scelta, come seconda lingua per le prove dei concorsi, fra le tre lingue in questione.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto le ragioni dell’Italia, così come avvenuto già lo scorso 27 novembre, confermando con le sentenze del 12 settembre 2013 l’eguaglianza fra le 24 lingue ufficiali dei paesi membri dell’Unione.

 Tuttavia, al fine di preservare il legittimo affidamento dei candidati prescelti, non sono stati messi in discussione i risultati di tali concorsi.

 Vige in ogni caso l’obbligo per la Commissione europea di pubblicare i prossimi bandi in tutte le lingue dell’Unione.

Giuliana Gianna

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