In base alla legge attualmente in vigore “a decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento” (articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98).Dunque, per fermare questo incremento sarebbe necessaria la modifica di questa norma, mediante l’approvazione da parte del Governo di un decreto legge e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro martedì prossimo (considerando che i decreti possono entrare in vigore anche il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Ad ogni modo, visti i tempi e la situazione, il varo di questo decreto legge è da escludere senza ombra di dubbio.
Il Governo potrebbe, comunque, approvare anche successivamente un decreto legge di “blocco”, ciò non toglie che da domani sia necessario applicare l’aliquota del 22%. Inoltre, possibili blocchi andrebbero gestiti se e quando venisse varato un provvedimento per modificare la norma ricordata nell’ articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Nei registratori di cassa dei commercianti dovrà essere modificata l’aliquota Iva ordinaria ai fini dell’emissione delle fatture fiscali, per le quali l’Iva viene esposta. Per gli scontrini e le ricevute, invece, nel registro dei corrispettivi, dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un’apposita colonna, relativa all’aliquota Iva del 22%.
Per quanto riguarda invece l’Iva da applicare agli ordini fatti entro domani, con consegna successiva, si deve considerare la cessione di beni mobili effettuata al momento della consegna del bene, a prescindere dalla data di stipula del relativo contratto od ordine (scritto o verbale), quindi, l’aumento dell’aliquota Iva al 22% sarà valido esclusivamente per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013. Ovviamente, se prima della consegna verrà emessa la fattura o verrà pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considererà effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Dunque, si applicherà l’Iva del 21%, se la fattura o il pagamento avverranno entro il 30 settembre 2013, indipendentemente dal fatto che la consegna avverrà il 1 ottobre.
La nuova aliquota iva, sulle prestazioni di servizi, viene applicata quando si considerano effettuate le prestazioni all’atto del pagamento del corrispettivo; quindi, l’aumento delle aliquote può essere evitato, se il conto viene saldato entro domani, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente. Anche in ogni caso, se prima del pagamento viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura e si applica l’aliquota Iva in vigore nel momento della fatturazione.
Per quanto concerne gli acconti pagati prima della fornitura, se prima dell’aumento viene pagato un acconto, il fornitore ha l’obbligo di emettere la fattura, applicando l’aliquota Iva del 21% per l’importo incassato. Se la consegna della merce e il pagamento del saldo avverrà il 2 ottobre 2013, la fattura finale dovrà indicare l’Iva del 22% sull’imponibile residuo concordato.
Tra le imprese e i professionisti è più penalizzato chi non può detrarre l’Iva sugli acquisti perché effettua operazioni attive esenti, come ad esempio le banche, le assicurazioni e le strutture sanitarie. Le aziende che esportano (senza Iva), invece, saranno avvantaggiate rispetto a quelle che vendono ai privati, visto che questi ultimi non possono detrarre l’Iva, il loro costo finale di acquisto aumenterà dello 0,8196% da ottobre 2013 (1/122).Per gli esportatori abituali l’Iva a credito aumenterà, in quanto faranno più fatica a detrarre l’aumentata Iva sugli acquisti con la poca Iva a debito (le esportazioni sono senza Iva). Questa conseguenza negativa interesserà anche i soggetti Iva che cedono i loro beni con l’aliquota del 4% o del 10%, come ad esempio i bar e i ristoranti (Iva sulla somministrazione del 10%), i quali hanno molti costi con Iva al 22% (ad esempio, l’affitto dell’azienda).
Nell’ambito dei versamenti della cassa di previdenza, l’aumento dell’Iva al 22% non inciderà sulla base imponibile dei contributi integrativi delle Casse professionali (dal 2% al 5%, con rivalsa obbligatoria) o del contributo alla gestione separata Inps (4%, con rivalsa da concordare), calcolati sul compenso e sui rimborsi spese (diversi da quelli anticipati in nome e per conto).
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