In base al regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, spiega la Corte, un passeggero che abbia subito un ritardo pari o superiore a un’ora può chiedere all’impresa ferroviaria il rimborso parziale del prezzo del biglietto. Tale indennizzo corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore. Il regolamento, viene chiarito in una nota, “non prevede alcuna eccezione a tale diritto all’indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore”.
Risolvendo la contradditoriertà tra le regole uniformi – che rientrano nel diritto internazionale ed esonerano il trasportatore dall’obbligo di risarcimento in caso di forza maggiore – e il regolamento, la Corte ricorda che le prime riguardano esclusivamente il diritto dei viaggiatori al risarcimento del danno conseguente al ritardo o alla soppressione di un treno.
Al contrario, l’indennizzo previsto dal regolamento, calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha “una finalità del tutto diversa, ossia quella di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto. Si tratta inoltre di una forma di compensazione finanziaria di tipo forfettario e standardizzata, a differenza del regime di responsabilità previsto dalle regole uniformi che implica una valutazione individuale del danno subito. Peraltro, poiché questi due regimi di responsabilità sono completamente diversi, oltre all’indennizzo forfettario i viaggiatori possono anche proporre azioni di risarcimento danni a titolo delle regole uniformi. La Corte conclude che le cause di esonero della responsabilità del trasportatore previste dalle regole uniformi non sono applicabili nell’ambito del sistema d’indennizzo stabilito dal regolamento”.
Per i viaggiatori ora scatta un’avvertenza e un consiglio per quando si acquista il biglietto: fate attenzione, perché un’impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore.
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