La coppia, durante il contraddittorio, aveva spiegato che quel genere di vita era frutto dei risparmi di una intera vita, oltre un milione di euro risparmiati negli anni. La cosa strana è che l’amministrazione abbia ignorato questo dato, piuttosto significativo, ed abbia messo in atto lo stesso un c0ntrollo che non pare giustificabile. I contribuenti, in un primo tempo, erano anche stati beffati perché dopo aver impugnato l’atto impositivo erano andati davanti alla Ctp di Napoli che aveva respinto il ricorso.
Adesso, invece, la Cassazione ha ribaltato totalmente la decisione; “non può negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti, analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni”.
Proprio adesso che il redditometro è finalmente attivo e gli italiani a “rischio evasione” stanno aprendo le prime lettere, questa sentenza della Corte di legittimità mette fortemente in discussione il metodo di accertamento che dovrebbe assicurare gli evasori alla giustizia. E’ recente la decisione con la quale la Ctp di Campobasso, sentenza n.117 di luglio 2013, ha affermato la nullità dell’accertamento fiscale fondato sul redditometro approvato con dm 65.648/2012, in quanto regolamento “illegittimo” che, basandosi esclusivamente sull’attività Istat, non considera i dati oggettivi per stabilire il reddito delle famiglie italiane.
C’è di più un altro colpo al redditometro glielo ha inferto la Ctp di Bari, sentenza n. 146/2013, secondo cui l’ufficio non può emettere l’atto impositivo basato sui parametri senza personalizzare la pretesa fiscale sulle indicazioni date dal contribuente durante il contraddittorio. Si tratta, infatti, di presunzioni semplici e l’onere della prova rimane a carico dell’ufficio.
In quella circostanza i giudici hanno spiegato che l’accertamento da redditometro ricade nella categoria dei c.d. accertamenti standardizzati e tende a determinare mediante l’impiego delle presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente. Questo determina che l’Ufficio debba adeguare la propria attività alla reale situazione del contribuente.
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