L’art.4, della legge n.92/2012, meglio nota come Riforma Fornero, stabilisce la facoltà, nei casi di eccedenza del personale, di stringere accordi tra i datori di lavoro che utilizzino in media più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
Nella fattispecie, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’Inps la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo corrispondente al trattamento di pensione che toccherebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
I lavoratori interessati devono raggiungere i criteri minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro presenta domanda all’Inps insieme ad una fideiussione bancaria che assicuri la solvibilità nei riguardi degli obblighi.
Successivamente all’accettazione dell’accordo, il datore è obbligato a corrispondere ogni mese la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. I lavoratori, invece, dovranno richiedere all’Inps l’accesso alla pensione vera e propria durante l’ultimo mese di erogazione della prestazione.
L’Inps, su richiesta di vari uffici periferici, che volevano chiarezza riguardo alla possibilità dei titolari della particolare prestazione di chiedere una seconda ricongiunzione di periodi assicurativi, ha evidenziato che questa possibilità è disciplinata dall’art.4 della legge n. 29/1979, la quale determina che questa richiesta può essere presentata in due momenti.
Il primo è quando il richiedente può far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Il secondo momento è quello all’atto del pensionamento; in questa circostanza la ricongiunzione può essere azionata solamente nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda.
Quindi, conclude il messaggio, una seconda domanda di ricongiunzione, in assenza del requisito dei dieci anni, può essere validamente soltanto contemporaneamente alla domanda di pensione e non al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito.
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