A questo riguardo, viene spiegato che la prestazione in argomento non è di carattere pensionistico, ma di sostegno al reddito e bisogna poi ricordare che possono accedere a questo strumento i datori di lavoro che utilizzano mediamente più di 15 dipendenti, per mezzo di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
L’Inps ha messo in luce che, nell’ambito della possibilità di una seconda domanda di ricongiunzione, in base all’articolo 4 della legge 29/1979 questa può essere presentata quando il richiedente possa far valere, dopo la prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di questi di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa oppure, nel caso non ci siano i requisiti sopra richiesti, la ricongiunzione può essere attivata nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda.
Dunque una seconda domanda di ricongiunzione, in mancanza del requisito di dieci anni, potrà essere presentata validamente soltanto contestualmente alla domanda di pensione ( e se risultano soddisfatte, anche con l’apporto dei periodi ricongiunti, le condizioni per il pensionamento) e non al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito.
C’è di più, sulla prestazione erogata ai lavoratori non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti e ricongiunzioni che devono essere versati completamente prima dell’accesso alla prestazione.
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