Il ricorrente sosteneva di essere un architetto iscritto all’Albo, di aver prestato, nel periodo indicato, attività lavorativa come insegnante presso un’università statale e poiché aveva, in quanto tale, posizione assicurativa e contributiva presso l’Inpdap (ora Inps), oltre ad aver prestato contestualmente attività di libero professionista in qualità di architetto per la quale però aveva regolarmente corrisposto a Inarcassa, presso cui era pure iscritto, i contributi integrativi (ai tempi non destinati a fini previdenziali).
Il giudice, per prendere una decisione riguardo a questo caso, in pratica si è riferito all’articolo 18, comma 12, del Dl 98/2011 in base al quale l’iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria solo per i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia sottoposto all’iscrizione ad appositi albi professionali, ossia ad attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.
Di qui deriva la decisione secondo la quale l’architetto iscritto all’albo, che ha sia un lavoro come dipendente che come libero professionista, dal momento che è assicurato presso l’Inps non è tenuto al versamento del contributo soggettivo all’Inarcassa, ma è tenuto a versare i contributi integrativi sul fatturato della propria attività nei confronti della Cassa privata in relazione all’attività professionale svolta.
Avendo il legislatore imposto l’obbligo di iscrizione alla gestione separata solamente per quanti svolgono attività che non sono soggette al versamento del contributo senza ulteriori specificazioni, niente autorizza ad operare una distinzione tra la tipologia dei versamenti contributivi per sostenere che essendo l’attività oggetto di causa non soggetta a quello soggettivo, sia data la condizione di legge per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.
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