Questo è quanto chiarisce l’ente di previdenza stesso mediante il messaggio n. 14804/2013 con il quale fornisce nuovi dettagli in merito all’applicazione del beneficio della salvaguardia dai requisiti Fornero relativamente ai lavoratori delle categorie dei prosecutori volontari e dei cessati in base ad accordi individuali o collettivi o di incentivo all’esodo delle prime tre tranche (65 mila, 55 mila e 10.130).
L’Inps dichiara che a livello centrale, prima dell’invio tanto della lettera generica che attesta la sussistenza del diritto a pensione con i requisiti previgenti, quanto della lettera con l’indicazione della decorrenza, sono state realizzate le verifiche sullo svolgimento di attività lavorativa dopo la cessazione/autorizzazione nell’ambito della salvaguardia “65.000”, mentre per la salvaguardia “55.000” è stato controllato, prima di attuare il caricamento delle domande, lo svolgimento o meno di attività lavorativa dopo l’autorizzazione da parte dei soli prosecutori volontari, non risultando, a livello centrale, sempre disponibile la data di risoluzione del rapporto per la categoria dei cessati.
Anche per quanto concerne la terza avanguardia (10.130), prosegue l’Inps, al momento della liquidazione della pensione procederà al controllo della permanenza della condizione che il reddito annuo lordo percepito per lo svolgimento di attività lavorativa, successivamente alle date del 4 dicembre 2011, (prosecutori volontari) e del 30 giugno 2o12, (cessati per accordi individuali o collettivi), non sia superiore a 7.500 euro.
Questo è vero tanto per i soggetti esclusi dalle salvaguardie “65.000” e “55.000”, quanto per i soggetti che presentano per la prima volta istanza di accesso al beneficio pensionistico nell’ambito della salvaguardia “10.130”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento