Imu, Irper e retroattività delle norme: un principio che non vale per tutti

Il tema del divieto di retroattività delle norme sta monopolizzando, nelle ultime settimane, il dibattito della politica e della dottrina.

Eppure, proprio in un settore come quello tributario, per il quale lo Stato ha sancito un vero e proprio patto con i cittadini, attraverso lo “Statuto dei diritti del contribuente” approvato con la Legge 27 luglio 2000 n. 212, il D. L. 31 agosto 2013 n. 102 effettua una palese violazione di tale principio.

Va ricordato infatti che, per espressa previsione dell’art. 1, le disposizioni dello Statuto “costituiscono princìpi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”, con espresso richiamo degli articoli 3, 23, 53 3 e 97 della Costituzione.

E l’art. 3 aggiunge: “Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

Ebbene l’art. 12 del D. L. 102/2013, al fine di contribuire a dare copertura alla riforma dell’IMU, interviene sull’ammontare massimo della detrazione dall’imposta lorda dell’IRPEF degli oneri sostenuti dal contribuente, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Fermo restando il limite del 19 per cento, l’ammontare massimo detraibile passa da 1.291,14 Euro ad Euro 630,00 per l’anno 2013, e ad Euro 230,00 dal 2014 in poi.

Sono interessati dalla modifica i premi versati per i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta dell’anno 2000.

Al di là delle questioni strettamente giuridiche e sull’efficacia dello Statuto dei diritti del contribuente rispetto alle norme ordinarie, la questione preminente è quella della fiducia del cittadino verso lo Stato e del principio di affidamento che dovrebbe costituire un principio fondamentale da tempo consolidato nella giurisprudenza comunitaria (es. CGCE, 5 maggio 1981, Dürbeck/ Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen, C-112/80).

L’art. 12 del D. L. 102/2013 si premura di sottolineare che la disposizione opera “in deroga all’articolo 3, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212” così sancendo formalmente la violazione del divieto di retroattività della norma tributaria.

Un divieto violato con decreto legge, sebbene l’art. 4 dello Statuto sancisce che “Non si può disporre con decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”.

Non si tratta tecnicamente di nuovi tributi, ma sostanzialmente svariati milioni di cittadini si troveranno a sostenere un significativo aggravio dell’ammontare IRPEF da versare già per l’anno in corso.

I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”, proclama l’art. 10 dello Statuto.

Forse bisognerebbe aggiungere che il principio vale soltanto per il contribuente.

 

Carlo Rapicavoli

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