Esodati, andare in pensione prima si può: ecco le regole dell’Inps

Redazione 02/09/13
Possono partire le uscite in anticipo dal lavoro in quelle realtà imprenditoriali dove il numero dei dipendenti è superiore a 15: ora per trarre in salvo i possibili esodati possono essere attivati gli accordi aziendali.

Ad aprire il valzer dei documenti esplicativi, era stato, in principio, il Ministero del Lavoro con le due circolari 24 e 33/2013, seguita a ruota dall’Inps,a  sua volta con l’ultima circolare 119, emanata lo scorso primo agosto.

In sostanza, lavoratori e aziende hanno ora la facoltà di decidere se, per i propri interessi, è più conveniente conservare lo stato di dipendenza e retribuzione fino alla maturazione dei requisiti o se optare per l’abbandono in anticipo.

Questa seconda soluzione, però, potrà essere messa in pratica solo a seguito dell’avvenuto accordo tra le parti, cioè, in prima analisi, tra datore di lavoro e single sindacali e, solo in un secondo momento, tramite il coinvolgimento personale del dipendente.

Ci sono tre tipologie di patti possibili. Sarà possibile per le imprese stabilire accordi con i sindacati riconosciuti tra quelli più attivi a livello nazionale per operai, impiegati, quadri e dirigenti con le sigle che abbiano sottoscritto il Ccnl.

A seguito di questi due differenti approcci, dovrà essere trovata l’intesa tra committente e lavoratore, per porre in essere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e tramutando, così, il dipendente in esodato volontario.

Ciò, naturalmente, andrà sottoscritto dall’interessato lavoratore, il quale, se dovesse rifiutarsi di lasciare il posto di lavoro, vedrà decadere gli effetti dell’accordo collettivo stipulato anche nei suoi confronti. Lo stesso accade qualora egli non abbia maturato nei termini indicati i requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico.

Infine, tra le opzioni disponibili per il ritiro dal lavoro, che in questo caso sarebbe obbligatorio, figura anche la mobilità, secondo la disciplina del licenziamento collettivo sulle regole stabilite dalla legge 223/1991. In questo caso, però, non si attiva la mobilità come da norma, ma il lavoratore verrà iscritto al programma di erogazione del trattamento previdenziale  cui si ha diritto fino al momento del ritiro.

A questo proposito, l’Inps specifica che il compenso erogato dal datore di lavoro si costituirà di due caratteristiche:in primis la prestazione, che sostituisce di fatto la retribuzione, identica all’assegno di pensione che il dipendente avrebbe ottenuto dal momento della maturazione dei requisiti.

Oltre a questa parte più “canonica”, l’incentivo all’esodo si compone di una contribuzione figurativa che l’impresa verserà alle casse della previdenza fino all’attivazione della pensione stessa. Il suo ammontare sarà pari alla media delle retribuzioni mensili per l’ultimo biennio prima della conclusione del rapporto di lavoro.

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