L’articolo 82 del “Decreto del fare” (Decreto Legge numero 82 del 21.06.2013, come convertito in Legge) introduce alcune novità in tema di concordato preventivo. Quest’ultime interessano, in particolare, la domanda “in bianco” di concordato preventivo (o preconcordato) che è stata oggetto di un utilizzo massiccio da parte delle imprese, in alcuni casi con intenti “abusivi”.
Il “Decreto del fare” recepisce, pertanto, le indicazioni fornite dagli operatori introducendo delle misure volte a rendere trasparente, sin da subito, lo “stato di salute” dell’impresa che presenta la domanda. Tale finalità è stata perseguita: introducendo l’obbligo di depositare l’elenco dei creditori insieme al ricorso, prevedendo la facoltà di nomina “anticipata” del commissario giudiziale e specificando e ampliando gli obblighi informativi periodici, ai quali il debitore deve adempiere nella fase anteriore all’eventuale ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Premessa: la domanda di concordato “in bianco” (o preconcordato) (art. 161 comma 6 della Legge Fallimentare)
Il “Decreto Sviluppo” (Decreto Legge numero 83 del 2012, come convertito in Legge) ha riconosciuto al debitore la facoltà di depositare, presso la cancelleria del Tribunale competente, un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di produrre successivamente, nel termine fissato con decreto dal giudice, la proposta e il piano concordatario e i documenti in allegato previsti dall’articolo 161 Legge Fallimentare.
La domanda permette al debitore di anticipare gli “effetti protettivi” dalle azioni esecutive, tipici della presentazione (rectius della pubblicazione al Registro delle Imprese) di una domanda “completa” di ammissione al concordato preventivo, pur fruendo di un maggiore termine per la predisposizione della proposta concordataria da sottoporre al vaglio del Tribunale e dei creditori. Questa “opportunità” è stata oggetto in alcuni casi di comportamenti “abusivi”, da parte di debitori ormai decotti, volti a bloccare le azioni esecutive individuali subite e/o a procrastinare la dichiarazione di fallimento.
Obbligo di depositare l’elenco nominativo dei creditori con la domanda di ammissione
Passando alle novità introdotte dal “Decreto del fare”, è stato previsto l’obbligo per il debitore di depositare, insieme alla domanda “in bianco” di ammissione al concordato preventivo, l’elenco nominativo dei creditori con l’ammontare dei rispettivi crediti. La presenza di tale allegato, il quale si aggiunge a quello già previsto costituito dai bilanci degli ultimi tre esercizi, è finalizzata a rendere “trasparente”, sin da subito, la massa passiva a carico della futura eventuale procedura concorsuale.
Facoltà di nomina del commissario giudiziale nella fase successiva alla domanda di ammissione
Viene riconosciuta al Tribunale la facoltà di nominare il commissario giudiziale già nel decreto che fissa il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta e il piano concordatario. In questa fase, anteriore all’eventuale decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, il commissario giudiziale potrà esaminare le scritture contabili dell’impresa e accertare la sussistenza di fatti che rendano improcedibile la domanda (occultamento/dissimulazione di attivo, omessa denuncia dolosa di crediti, altri atti in frode ai creditori, etc.). A tale improcedibilità, dichiarata con decreto dal Tribunale, potrà seguire la dichiarazione di fallimento del debitore, in presenza dell’istanza del pubblico ministero o di uno o più creditori e dei presupposti di Legge.
Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione: introduzione del parere rilasciato dal commissario giudiziale
Nella fase anteriore al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo viene previsto che il Tribunale, prima di autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione, debba richiedere un parere al commissario giudiziale, se già nominato a seguito dell’esercizio della facoltà sopra descritta.
La novità è finalizzata a permettere al commissario giudiziale, il quale ha esaminato le scritture contabili e vigilato sulla condotta del debitore, di esporre il proprio parere circa il compimento di operazioni rilevanti. Si ritiene, a tale proposito, che la normativa sarebbe più coerente se il parere del commissario fosse inserito anche nell’ambito del procedimento di autorizzazione agli atti di straordinaria amministrazione dopo l’ammissione alla procedura (articolo 167 comma 2 Legge Fallimentare). Nella prassi alcuni giudici delegati già richiedono un parere al commissario giudiziale.
Specifici obblighi informativi periodici da assolvere nella fase anteriore all’ammissione alla procedura
Le novità di maggiore rilievo, in termini di trasparenza, sono quelle che riguardano l’informativa periodica che deve fornire il debitore nella fase compresa fra il deposito della domanda “in bianco” e il decreto di ammissione al concordato preventivo.
Nello specifico il “Decreto del fare”, riscrivendo il comma ottavo dell’articolo 161 della Legge Fallimentare, prevede che gli obblighi di informativa periodica, fissati dal Tribunale, debbano avere periodicità almeno mensile e riguardare la gestione finanziaria e l’attività compiuta dal debitore ai fini della predisposizione della proposta concordataria.
Viene prevista, inoltre, un’attività specifica di vigilanza del commissario giudiziale se già nominato e introdotto l’obbligo, per il debitore, di redigere una situazione finanziaria mensile da depositare in cancelleria soggetta, altresì, a pubblicazione a Registro delle Imprese.
Il mancato adempimento degli obblighi informativi sopra descritti comporta l’improcedibilità della domanda. E’ riconosciuto al Tribunale, infine, il potere di abbreviare il termine inizialmente concesso per la presentazione della domanda e del piano concordatario se risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestatamente inidonea con riguardo a quest’ultimi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento