Province, ulteriore proroga dei commissari e niente elezioni

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D. L. 14 agosto 2013 n. 93, viene scritto un nuovo capitolo della saga della riforma delle Province, che assume sempre più connotati paradossali e si pone in spregio dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.

L’art. 12 del D. L. 93/2013 prevede:

1)      La conferma dei provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari nelle amministrazioni provinciali disposti in applicazione dell’art. 23 del decreto salva Italia, dichiarato incostituzionale con la sentenza 220/2013;

2)      La proroga dei commissariamenti in essere fino al 30 giugno 2014;

3)      Il commissariamento degli Enti i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014;

4)      La sospensione di ogni norma relativa alla riduzione di spesa negli uffici periferici dell’amministrazione civile dello Stato (Prefetture).

Tali disposizioni sono inserite in un decreto legge più ampio, contenente misure urgenti per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, disposizioni in materia di sicurezza pubblica, Protezione Civile.

L’intervento del Governo appare criticabile sotto diversi profili ed è in palese contrasto con la Costituzione.

1)      Assenza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77 della Costituzione.

Il comma 115 della Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012), ancora in vigore in quanto non impugnato dinnanzi alla Corte Costituzionale, prevede: “Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale degli organi delle Province oppure la scadenza dell’incarico di Commissario straordinario delle Province, nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al TUEL, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, è nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente fino al 31 dicembre 2013”.

Secondo le disposizioni vigenti, pertanto, il commissariamento delle Province ha copertura normativa – seppure in contrasto con la Costituzione – fino al 31 dicembre 2013, e pertanto è evidente l’assenza di qualsivoglia requisito di urgenza che giustifichi la decretazione del Governo.

2)      Mancanza di omogeneità nei contenuti del decreto legge.

La Corte Costituzionale, fra le tante, con la sentenza n. 22/2012 ha collegato il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. “L’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto – si legge nella sentenza – spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno”.

L’art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento.

Ora appare evidente che la proroga dei commissari delle Province non ha alcuna omogeneità con la prevenzione e il contrasto della violenza di genere o con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che costituiscono l’oggetto del decreto legge e si pone quindi in contrasto con l’art. 77 della Costituzione.

3)      Violazione della sentenza della Corte Costituzionale 220/2013.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013, che ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme sul riordino delle Province volute dal Governo Monti, ha ribadito che i decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità e che non è utilizzabile un atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative.

4)      Violazione della sentenza della Corte Costituzionale 220/2013 sotto il profilo sostanziale

In assenza di qualsivoglia requisito di urgenza, appare chiaro l’intento del Governo: nell’incertezza sull’iter della riforma costituzionale, è assolutamente necessario evitare il rinnovo degli organi delle Province attraverso le elezioni.

La proroga dei commissariamenti fino al 30 giugno 2014, infatti, impedisce la convocazione dei comizi elettorali per il turno elettorale primaverile del 2014 che può svolgersi nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno.

Va ricordato infatti che la Legge 7 giugno 1991 n. 182 prevede che le elezioni dei consigli comunali e provinciali devono svolgersi in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

La Legge prevede inoltre che le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata del turno ordinario se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell’interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge

Ma va altresì ricordato che, in più occasioni, con apposite norme si è derogato al principio generale fissando le elezioni amministrative in date diverse.

Con il decreto legge, inoltre, si proroga una gestione commissariale che trae la sua fonte in norme dichiarate incostituzionali e, pertanto, evidentemente affette da incostituzionalità derivata.

Non solo, ma si reitera e si proroga di ulteriori sei mesi una disposizione, per lo più con decreto legge, che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima.

5)       Violazione del principio della rappresentanza democratica

Con l’ulteriore proroga dei commissariamenti fino a giugno 2014, si incorre evidentemente in un abuso di tale strumento.

La Provincia di Belluno, per fare un esempio emblematico, è commissariata da ottobre 2011 e a distanza di quasi tre anni non riuscirà a rinnovare democraticamente gli organi.

Al riguardo, la Corte Costituzionale,  con sentenza 103/1993, nel considerare costituzionalmente legittima l’ipotesi di scioglimento dei consigli per infiltrazioni mafiose, ha sottolineato come “l’aspetto proprio delle autonomie, quale quello della rappresentatività degli organi di amministrazione, possa temporaneamente cedere di fronte alla necessità di assicurare l’ordinato svolgimento della vita delle comunità locali, nel rispetto delle libertà di tutti ed al riparo da soprusi e sopraffazioni, estremamente probabili quando sui loro organi elettivi la criminalità organizzata possa immediatamente riprendere ad esercitare pressioni e condizionamenti”.

Si tratta evidentemente di ipotesi eccezionali che non sussistono assolutamente nelle previsioni di cui oggi si discute.

E va notato che la sentenza 103/1993 è precedente alla modifica del titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto, rafforzato e garantito ulteriormente lo status degli Enti Locali.

6)      Violazione dei principi costituzionali che regolano le autonomie locali

Tra questi principi, vi è quello del riconoscimento e promozione delle realtà locali, solennemente proclamato all’art. 5 della Carta Costituzionale: “La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”.

Tali principi si ritrovano affermati nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella sentenza 106/2002 si legge: “Il nuovo Titolo V ha disegnato di certo un nuovo modo d’essere del sistema delle autonomie. Tuttavia i significativi elementi di discontinuità nelle relazioni tra Stato e regioni che sono stati in tal modo introdotti non hanno intaccato le idee sulla democrazia, sulla sovranità popolare e sul principio autonomistico che erano presenti e attive sin dall’inizio dell’esperienza repubblicana. Semmai potrebbe dirsi che il nucleo centrale attorno al quale esse ruotavano abbia trovato oggi una positiva eco nella formulazione del nuovo art. 114 della Costituzione, nel quale gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare.

Se è vero che le Province, al pari dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, nel disegno costituzionale (rafforzato dal nuovo titolo V, ma già presente nel disegno costituzionale originario) hanno la comune essenza fondata sul principio democratico e sulla sovranità popolare, appare evidente che non può essere un semplice tratto di penna a cancellare le Province dall’ordinamento costituzionale;

Ulteriore e chiara conferma di tale disegno costituzionale è rinvenibile nella VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione: “Le elezioni (…) degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione”.

Per la nostra Costituzione, sin dalla sua entrata in vigore nel 1948 ed evidentemente prima della riforma del titolo V, è un dato indiscutibile la natura elettiva e democratica delle Province appunto, come affermato dalla Consulta, espressione del principio democratico e della sovranità popolare su cui si fonda il nostro ordinamento in virtù dell’art. 1 della Costituzione.

E l’art. 5 “La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali” non fa che sancire, tra i principi fondamentali, questo riconoscimento, dando piena e intangibile copertura costituzionale all’assetto storico delle autonomie locali.

Conclusioni

La pervicacia con la quale il Governo Letta insiste negli interventi sulle Province appare inspiegabile.

A completare la frenetica attività del Governo, è da aggiungere che il ddl di riordino proposto dal Ministro Delrio, sul riordino delle Province e istituzione della Città metropolitane, significativamente denominato “svuotas Province”, è stato presentato alle Camere, con autorizzazione del Presidente della Repubblica del 9 agosto, senza attendere il parere della Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali, previsto per legge (D. Lgs. 281/1997), e da cui si prescinde solo nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva; in questo caso la Conferenza è consultata successivamente e il parere è reso in sede di esame parlamentare del disegno di legge.

Il Presidente Letta, nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto legge, ha affermato che “occorre evitare che poi, nella transizione, rimanga ciò che invece deve terminare e cioè deve scomparire”.

Ecco è questa la missione, anche se, per perseguirla, si calpestano i più elementari principi del nostro ordinamento.

Carlo Rapicavoli

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