Questo è quanto ha chiarito lo stesso istituto assicuratore mediante la circolare n.120 di ieri spiegando la nuova possibilità di cumulo dei periodi contributivi inserita dalla legge Stabilità 2013, come rimedio a vantaggio dei dipendenti, per lo più pubblici, rimasti senza facoltà della ricongiunzione gratuita.
Le ricongiunzioni gratuite sono state abrogate dalla legge n.122/2010; d’allora, parliamo di luglio 2010, ai lavoratori non è più permesso di spostare i contributi da un fondo ad un altro mantenendo totalmente i diritti pensionistici, se non a pagamento. L’alternativa, gratuita, è la totalizzazione; ad ogni modo, mentre la ricongiunzione permetteva di avere una pensione “retributiva”, ossia calcolata con il vecchio e più conveniente sistema proporzionato allo stipendio, la totalizzazione impone il calcolo “contributivo”, cioè in base ai contributi versati e, quindi, meno conveniente.
La legge Stabilità 2013, legge n.228/2012 ha inserito nuovamente solamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle succitate casse senza diritto a pensione, la facoltà di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel fondo pensione lavoratori dipendenti Ago, assicurazione generale obbligatoria.
In questa circostanza, il trasferimento della contribuzione tra le differenti gestioni accade senza oneri a carico degli interessati, cioè gratuitamente. L’Inps, a tal proposito, chiarisce che l’esercizio di tale facoltà non fornisce in ogni caso il diritto di corrispondere ratei arretrati di pensione. Dunque, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione, non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa.
In caso di decesso degli interessati, la facoltà può essere applicata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante. Ai fini del cumulo, i differenti periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono in base a particolari e univoci criteri.
L’Inps, nuovamente, chiarisce che il nuovo istituto del cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo l’interessato è stato iscritto. Per forma assicurativa di ultima iscrizione, specifica l’Inps, deve ritenersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. Nel caso in cui al momento della domanda di prestazione con il cumulo il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, ha la possibilità di selezionare la gestione presso cui intende presentare la domanda.
Per scongiurare squilibri di trattamento rispetto a quanti, dal 1° luglio 2010, avessero già richiesto la ricongiunzione, divenuta onerosa, la legge Stabilità ha fornito un anno di tempo, 31 dicembre 2013, ai lavoratori per richiedere il recesso e la restituzione di quanto già versato, a patto di non aver già ottenuto la liquidazione della pensione. La facoltà, sostiene l’Inps, è destinata a quanti hanno fatto domanda fra il 1° luglio e l’entrata in vigore della legge Stabilità, 1° gennaio 2013, ed è esercitabile anche dai familiari superstiti.
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