L’assemblea del Senato ha infatti approvato i primi due articoli in questione, con attinenza, il primo, al bonus assunzione di lavoratori giovani mentre il secondo alle altre misure straordinarie a favore dell’occupazione, in particolare appunto quella giovanile. In riferimento al bonus previsto, un’iniziale modifica degna di attenzione riguarda le assunzioni incentivate (solamente però quelle relative ai giovani con età fino a 29 anni e disoccupati da almeno sei mesi o a quelli privi di diploma di scuola media superiore o ancora a chi vive da solo) le quali devono implicare una crescita occupazionale netta, a meno che il posto o i posti occupati siano diventati vacanti in seguito a:
–dimissioni volontarie,
–invalidità,
–pensionamento per limiti d’età,
–riduzione volontaria dell’orario lavorativo,
–licenziamento per giusta causa.
Un’altra correzione ancora, arriva a sdoppiare l’incentivo: la prima sezione riguarda il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), la restante invece copre l’altra parte del territorio nazionale. L’entità del bonus, pertanto, viene suddivisa nelle seguenti misure:
1) metà della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, con riguardo alle assunzioni effettuate nelle Regioni del Sud;
2) un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, sempre valevole per 18 mesi, per le assunzioni realizzate in tutte le altre aree regionali.
L’incentivo, in tutti i casi, rimane corrisposto al datore di lavoro solo ed esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, restando altresì il rispettivo valore mensile mai superiore a 975 euro (per il lavoratore assunto al Sud) e a 675 euro (per quello assunto nelle altre Regioni). Un’altra rilevante novità ha poi ad oggetto la procedura di riconoscimento dell’incentivo. Si prevede in tal senso che sia lo stesso Inps a provvedere, entro tre giorni dalla presentazione della richiesta di ammissione al bonus da parte del datore di lavoro interessato, all’apposita comunicazione in merito alla sussistenza dell’effettiva disponibilità di risorse ai fini dell’accesso.
Il datore di lavoro potrà così provvedere alla stipulazione del contratto di lavoro che dà titolo al beneficio entro e non oltre un termine perentorio di sette giorni lavorativi. Sempre entro e non oltre una scadenza di analoga durata, il datore di lavoro dovrà infine comunicare all’Inps l’avvenuta sottoscrizione contrattuale. Con riferimento, invece, all’articolo due del ddl di conversione del decreto lavoro votato ieri dal Senato, si ricorda come un emendamento del Governo abbia abrogato i requisiti di straordinarietà e temporaneità delle semplificazioni all’apprendistato, che si poteva applicare fino al 31 dicembre 2015.
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