Pene ridotte e indagini impossibili: bufera sulla riforma del voto di scambio

Redazione 24/07/13
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Da “La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”, il 416-ter del codice penale dovrebbe cambiare, forse già oggi, in “Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate dal primo comma”.

Com’era, com’è e, con ogni probabilità, come sarà la normativa che regola il voto di scambio mafioso? Il dibattito in corso è accesissimo, anche perché la Commissione giustizia della Camera potrebbe approvare la nuova stesura già oggi, in sede deliberante, dunque valevole come norma di legge.

Il governo Letta, nelle settimane scorse, ha avanzato la riforma della disciplina del voto di scambio ufficialmente per aggiornare una legge immutata da 21 anni, insomma dall’anno caldissimo del 1992, dove tutti ricordano le uccisioni dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il cui anniversario dell’attentato è ricorso proprio pochi giorni fa.

Ora, però, che la nuova formulazione sta per diventare efficace, arrivano critiche pesanti sulle possibili ricadute che il nuovo articolo potrebbe avere, soprattutto sui processi in corso, tra cui quello che vede implicato l’ex sottosegretario Nicola Cosentino.

I nei della nuova forma del 416-ter, a sentire i magistrati più preoccupati, starebbero nell’avverbio “consapevolmente”,  e nell’azione segnalata di procacciamento.

Nel primo caso, potrebbe significare la necessità di dimostrare, in sede di indagini, la consapevolezza dell’indagato alla realizzazione del reato di voto di scambio, complicando non di poco l’azione inquirente.

In secondo luogo, il procacciamento invece si riferirebbe a un’azione concreta, ben diversa dalla precedente “promessa” inserita nel testo ancora in vigore per qualche ora.

Gli osservatori si dividono: c’è chi, come Davide Mattiello, ex coordinatore di Libera e eletto del Pd, si pone a schermo del provvedimento, che “è il primo tentativo di normare l’innesco del reato di concorso esterno, che è la forza della mafia”. Dall’altro lato si trovano altri, come lo scrittore Roberto Saviano riconosce che la norma “lascia molti dubbi”.

In breve, potrebbe accadere che alcuni processi in svolgimento finiscano nel novero dei procedimenti la cui pena massima viene abbassata, per effetto della riforma, da 12 a 10 anni, con effetti di riduzione dei tempi per la prescrizione.

 

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