Questa volta ad attendere non sono solo i passeggeri – creditori ma anche i loro legali che all’udienza tenutasi il 19 luglio 2013 presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Catania, hanno preso atto dell’istanza di rinvio depositata dal Commissario giudiziale, prof. avv. Mario Libertini.
Tale richiesta si è resa necessaria in quanto non è stato possibile acquisire per tempo la perizia di stima relativa ai pezzi di ricambio di proprietà Wind Jet attualmente ubicati in Francia e che costituiscono un cospicuo patrimonio della società quantificato dalla compagnia in tre milioni di euro per soddisfare i creditori.
In mancanza di tale perizia il Commissario Libertini non ha potuto depositare – entro il 9 luglio 2013, come previsto – la relazione di cui all’art. 172 della legge fallimentare comprensiva non solo delle cause del dissesto e della condotta del debitore ma anche della proposta di concordato e delle garanzie offerte.
A ciò – ha dichiarato in udienza il Commissario giudiziale – si aggiunge la richiesta pervenuta da un gruppo di creditori che ha inviato l’istanza di accertamento per l’iscrizione nella lista dei creditori oltre il termine previsto (http://www.volawindjet.it/)
Ciascun creditore, infatti, era stato invitato a comunicare al più presto, e comunque non oltre dieci giorni prima dell’adunanza (19 luglio 2013), l’ammontare del proprio credito, specificando eventuali cause di prelazione e fornendone idonea documentazione.
Il rinvio dell’udienza al prossimo 27 settembre, innanzi il Giudice Delegato, Dott. A. Caruso, offre la possibilità ai potenziali creditori – che non hanno ancora inviato l’istanza di accertamento o che l’hanno inviata in ritardo – di poter ancora essere inseriti nella lista dei creditori, qualora ne ricorrano i presupposti.
Inoltre, sempre grazie a questo rinvio, i passeggeri avranno ancora tempo per poter esprimere il loro voto contrario alla proposta di concordato formulata dalla compagnia che prevede – lo ricordo – il Pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati non soddisfatti e retrocessi al rango chirografario nella misura del 5%.
Si tratta ovviamente di una percentuale irrisoria che non può soddisfare adeguatamente i passeggeri per il credito effettivamente vantato.
Pertanto, i creditori avranno ancora tempo per intervenire, anche per mezzo di un rappresentante munito di procura speciale al fine di discutere la proposta ed esprimere il proprio voto.
La partecipazione non è obbligatoria e il voto potrà essere espresso anche per corrispondenza, da inviare, anche prima dell’adunanza, al Commissario Giudiziale, ma solo a partire dal 17 settembre 2013 (nuova data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. per effetto del rinvio).
Comunque, ai sensi e nelle forme previste dall’art. 178 L.F. i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso entro i 20 giorni successivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori.
La vicenda Wind Jet offre l’occasione per promuovere un’iniziativa volta ad estendere l’intervento del Fondo Nazionale di Garanzia, disciplinato dall’art. 51 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (cd. Codice del Turismo) oltre che nei casi di di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o dell’intermediario di pacchetti turistici, anche nei casi di insolvenza o fallimento della compagnia con la quale è stato stipulato il contratto di trasporto prescelto dal passeggero.
Tale estensione o la creazione di un ulteriore Fondo di garanzia ad hoc per le sole compagnie di trasporto, consentirebbe, ad esempio, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del biglietto e il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento