Tutela cautelare nell’appello tributario: giudizio sospeso

Gli artt. 47 e 49 del D. Lgs. n. 546/92, che disciplina il processo tributario, conferiscono solo al giudice di prima istanza il potere applicare misure cautelari.
La procedura processuale tributaria non sembra contemplare la sospensione della sentenza di primo grado e prevede, invece, che dalla pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale scaturiscano altre, e ben definite, conseguenze.
In caso di sentenza sfavorevole al contribuente, ad esempio, è previsto il pagamento dei due terzi dell’importo del provvedimento confermato dal giudice di prima istanza.
L’ipotizzare la sospensione dell’atto impugnato in secondo grado appare in contrasto con le disposizioni transitorie previste espressamente dal D. Lgs. N. 546/92.
La graduazione del pagamento del tributo, in pendenza di ricorso e di appello, sembra soddisfare le esigenze di tutela cautela del ricorrente.
La Corte Costituzionale nel 2000, con la sentenza n. 165, nel riconoscere nella sospensione e nelle misure cautelari un momento essenziale della tutela giurisdizionale, garantita dall’art. 24 della Costituzione, aveva stabilito che nel processo tributario doveva ritenersi vigente la possibilità della sospensione fino alla pronuncia di merito. L’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado rendeva superflua l’adozione di altre misure cautelari.
Nel 2010, però, la stessa Corte Costituzionale, cambiando orientamento, ha invitato i giudici remittenti ad un’interpretazione “costituzionalmente orientata” che rendesse possibile la sospensione cautelare anche per le sentenze davanti alla Commissione Tributaria Regionale ed alla Corte di Cassazione.
Una sentenza che è apparsa, a molti, andare in senso contrario a quella che è la volontà espressa dalla norma.
La Commissione Regionale della Sicilia, con una decisione del 14 aprile 2011, ritenne di non potere aderire all’invito della Corte Costituzionale ed ha rimesso gli atti nuovamente al giudice delle leggi che, con ordinanza n. 181/2012, ha ritenuto, però, inammissibile la questione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2845 del 24 febbraio 2012, ha stabilito che al ricorso avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale poteva applicarsi la disposizione dell’art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo.
La Suprema Corte, quindi, aderendo all’invito della Consulta, ha ritenuto che, su istanza di parte, in presenza di fumus boni iuris e di un danno grave ed irreparabile, poteva essere sospesa la sentenza di secondo grado.
La Cassazione, però, si è preoccupata di rilevare che, vista la specialità della materia tributaria, l’esigenza di tutela del contribuente andava contemperata con la necessità di assicurare il regolare pagamento delle imposte.
Gli ermellini, quindi, auspicavano una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell’istanza cautelare e del periculum in mora.
E’ evidente che la sospensione della sentenza non può che coinvolgere anche l’atto impositivo.

In caso contrario sarebbe un mero esercizio di stile, senza conseguenze pratiche a favore del contribuente.

In primo grado è sicuramente solo il contribuente a chiedere la sospensione dell’atto oggetto di ricorso, ma di fronte alla Commissione Regionale o alla Cassazione potrebbe essere l’Ente impositore a chiedere la sospensione degli effetti della sentenza.
La conseguenza sarebbe quella che il contribuente, pur in presenza di una sentenza in proprio favore, potrebbe subire l’esecuzione dell’atto impositivo o il fermo amministrativo.
Sono, comunque, ormai numerose le pronunce della giurisprudenza di merito che hanno sancito l’ammissibilità della sospensione in un grado differente dal primo (C.T.R. Lazio, n. 86/2011 del 12 ottobre 2011, C.T.R. Campania n. 1/39/12 del 11 gennaio 2012 e C.T.R. Lombardia n. 2 del 18 gennaio 2012).
Questo rende assolutamente improcrastinabile un intervento chiarificatore del legislatore, anche per gli aspetti pratici che la questione comporta.
Aprire alle domande di sospensione delle sentenze di primo e secondo grado potrebbe avere un impatto gravoso sulle Commissione Tributarie Regionali e sulla stessa Corte di Cassazione.
In presenza di numerosi interventi legislativi deflattivi del contenzioso, estendere a tutti i gradi di giudizio l’applicabilità dell’art. 373 c.p.c. sembrerebbe andare in senso opposto.
Il risultato finale potrebbe essere quello di incentivare le istanze di sospensioni, a solo fine dilatorio, con un vantaggio per gli evasori.

Luciano Catania

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