La comunicazione ha mantenuto l’obbligo per stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di acquisire d’ufficio il Durc, con specifico riferimento al pagamento dei lavori all’impresa affidataria e alle subappaltatrici. Convalidato, inoltre, l’intervento suppletivo di stazioni appaltanti ed altri enti aggiudicatori con il pagamento diretto agli enti di previdenza e alla cassa edile in quelle circostanze in cui il Durc, richiesto per stati di avanzamento lavori, indica inadempimenti contributivi.
Il Decreto Fare ha, poi, rimarcato il periodo di durata del Durc (valido per 180 giorni dalla rispettiva emissione), consentendone altresì l’utilizzo, sempre nel medesimo arco temporale, anche per differenti finalità. La più rilevante variazione, secondo la nota della Commissione nazionale per le Casse edili, riguarda la previsione dell’obbligatorietà per le stazioni appaltanti di acquisire il documento di regolarità, a seguito della sottoscrizione contrattuale, ogni 180 giorni e contestualmente di usufruirne per pagare i sal che ricadono entro il periodo di valenza di ciascun documento.
Quale modalità di esortazione alla regolarizzazione, la Cnce ha stabilito, seguendo le direttive del Decreto Fare, la trasmissione di una Pec all’impresa o in alternativa al rispettivo consulente contenente la segnalazione dettagliata delle motivazioni dell’irregolarità. La Pec inoltre, come già anticipato, rappresenta l’unico strumento per il rilascio del Durc: l’obbligo, come specificato dalla Cnce, attiene alle richieste presentate non soltanto da stazioni appaltanti, enti aggiudicatori o Soa, ma anche a quelle delle imprese, rimanendo tuttavia a quest’ultime la facoltà di specificare in alternativa al proprio indirizzo Pec quello del consulente.
L’eventuale esigenza di trasmettere di nuovo il Durc ricevuto via Pec dall’impresa verso categorie di destinatari non tenuti all’utilizzo di questo strumento, come ad esempio committenti privati o amministrazioni di Paesi esteri, viene soddisfatta attraverso la concessione della possibilità di stampare il documento allegato alla mail certificata. L’apposizione sul Durc del c.d. “glifo”, infatti, ossia il contrassegno generato elettronicamente, permette di garantire la provenienza e la rispondenza all’originale della versione cartacea del documento.
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