Imu 2013: esenti le minimprese nelle zone franche urbane

Redazione 16/07/13
Gli immobili che sono proprietà e che sono utilizzati dalle piccole e micro imprese per l’esercizio delle nuove attività economiche sono esenti dall’Imu se sono collocati nelle zone franche urbane, ZFU. L’esenzione sarà valida per i primi 4 anni ad iniziar dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza da presentare al ministero dello sviluppo economico; questo almeno è quanto stabilisce l’art.4 comma 1, lettera c) del decret del ministero dello sviluppo economico 10 aprile 2013, fissato dal ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013.

Tale provvedimento, che in pratica mette in atto quanto stabilito nel dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che all’art. 37, comma 4, rimandava appunto ad un decreto per fissare le condizioni, dei limiti, delle modalità e dei termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali determinate  a vantaggio delle piccole e micro imprese localizzate all’interno delle zone franche urbane certificate dalle delibere del Cipe ovvero del territorio dei comuni della provincia di Iglesias – Carbonia.

Va ricordato che l’esenzione per le zone franche urbane in materia di tributi locali era prevista per la sola Ici, ma l’art. 37 del dl n.179 del 2012, al comma 3, ha chiarito, nel comma 3, che “ai fini di cui al presente articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n.296 del 2006, deve intendersi riferita alla “imposta municipale propria”.”

L’esenzione prevista da quest’ultima norma era riconosciuta dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili posti nelle zone franche urbane di proprietà ed impiegati per l’esercizio delle nuove attività economiche dalle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/Ce della commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica.  Praticamente il periodo di agevolazioni era ormai scaduto.

Con la disposizione del decreto del ministero dello sviluppo economico 10 aprile 2013 viene, di fatto, concessa un’ulteriore proroga del termine per beneficiare delle esenzioni in questione, poiché, in base all’art. 12 del decreto l’esenzione dall’Imu è riconosciuta per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza che deve essere presentata al suddetto ministero nei termini previsti con il bando che lo stesso dovrà assumere per dare avvio alla procedure che porteranno alla concessione delle agevolazioni fiscali.

E’ fondamentale chiarire che l’art. 12 del decreto determina che l’esenzione dall’Imu può essere riconosciuta esclusivamente per gli immobili situati nella ZFU, che siano posseduti e utilizzati, per l’esercizio delle attività d’impresa, dai soggetti di cui all’art. 3 del medesimo decreto e cioè le imprese; a) di micro e piccola dimensione, ai sensi di quanto fissato nell’allegato 1 al Regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e dal decreto del ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 b) già formate alla data di presentazione dell’istanza, purché la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese, c) che svolgono la propria attività all’interno della ZFU, d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Per accedere alle agevolazioni, bisogna, inoltre, che i beneficiari abbiano un ufficio o locale rivolto all’attività, anche amministrativa, all’interno della ZFU. Peraltro, i soggetti che svolgono attività non sedentaria devono altresì alternativamente impiegare almeno un lavoratore dipendente presso l’ufficio o il locale che si trova all’interno della ZFU o realizzare almeno il 25% del volume di affari all’interno della ZFU.

 

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