Il diritto spetta ai genitori, compresi quelli adottivi o affidatari, che non sono titolari di una pensione e che non sono iscritti ad ulteriori forme previdenziali obbligatorie, rispondenti ai requisiti per l’indennità di maternità. Nei confronti dei liberi professionisti, l’indennità di maternità decorre dal 1° gennaio 2012; in tal senso, intesa la fruibilità del beneficio entro il primo anno di vita del nascituro, lo stesso va riconosciuto anche per gli ‘ingressi’ familiari verificatesi antecedentemente alla suddetta data e riguardo ai quali non sia ancora trascorso il limite previsto pari ad un anno.
Per i lavoratori “parasubordinati” con committente o associante, invece, la tutela è ammessa a decorrere dal 1° gennaio 2007, a meno che non sia trascorso il termine annuale di prescrizione del diritto, considerando altresì i possibili atti interruttivi della medesima. L’immissione delle singole tipologie di lavoratori all’interno dell’ampia categoria dei c.d. “parasubordinati” ha unicamente effetto ai fini della decorrenza del diritto all’indennità per congedo parentale, a prescindere dalle modalità di valutazione della stesso (peraltro attualmente coincidenti con quelle in vigore per l’erogazione dell’indennità di maternità).
L’Istituto previdenziale, per la corresponsione dell’indennità per congedo parentale, richiede inoltre:
1) l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento del godimento del congedo;
2) la concreta astensione dall’attività professionale.
A seconda dell’appartenenza alle due macro-categorie, l’Inps specifica poi la richiesta di:
–per i lavoratori parasubordinati con committente o associante: data inizio e fine del rapporto lavorativo, controllo dell’effettiva astensione dal lavoro in riferimento ai dati degli archivi dell’Istituto che derivano dalle denunce contributive trasmesse dai contribuenti/associanti, comunicazione di effettiva astensione dal lavoro nel periodo di usufruizione del congedo parentale consegnata dal lavoratore e dal committente/associante nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
–per i lavoratori liberi professionisti: informazioni incluse nella dichiarazione fiscale del soggetto ovvero correlate all’apertura o viceversa chiusura di partita Iva, dichiarazione (nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di effettiva astensione dall’attività di lavoro nel periodo di godimento del congedo parentale.
In riferimento, poi, alla durata e alla misura della prestazione, l’Inps specifica che l’indennità per congedo parentale si applica limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita/ingresso in famiglia del bambino: la misura risulta pari al 30% del reddito ricevuto tenendo in considerazione l’erogazione dell’indennità di maternità. L’indennità viene infatti calcolata, con riguardo ad entrambe le categorie ‘lavorative’, per ciascuna giornata del periodo temporale indennizzabile in misura pari al 30% di 1/365 reddituale, riconosciuto attraverso la base di valutazione utilizzata per determinare l’indennità di maternità.
Infine, per quanto concerne le possibilità di domanda: i lavoratori intenzionati ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di congedo parentale devono presentare un’adeguata richiesta che contenga tutti gli elementi utili ai fini della corresponsione. Parallelamente, gli eventuali ricorsi relativi al congedo parentale richiesto dai lavoratori iscritti alla gestione separata vanno presentati in via telematica entro la scadenza di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
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