Una delle novità più rilevanti che l’attuazione di questa legge delega pro-parificazione comporta riguarda senza dubbio l’aspetto ereditario. Da oggi in poi, infatti, i figli che nascono fuori dal matrimonio, così come quelli adottati, potranno godere degli stessi diritti che un tempo venivano riservati esclusivamente alla ‘prole legittima’. In questo modo, si viene a legittimare il valore degli effetti successori dei figli di qualsiasi genere nei confronti di tutti i parenti e non soltanto della coppia di genitori. L’innovativa manovra legislativa prevede inoltre l’immissione della nozione di “responsabilità genitoriale” in sostituzione a quella di “potestà genitoriale”, giudicata del tutto obsoleta nella società della famiglia allargata e della crisi dell’istituzione matrimoniale. Oltre a ciò, la nuova legge apporta alcune specifiche correzioni anche in materia di diritto internazionale privato, con lo scopo di rendere concreta l’attuazione del principio di parità tra i figli legittimi e quelli naturali.
Gran parte degli articoli contenuti nel testo del decreto legislativo, modificando diverse disposizioni del nostro Codice Civile, si limitano a recepire gli orientamenti giurisprudenziali che in questi ultimi anni sono stati seguiti dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione. Fra questi, spicca l’articolo 18 del decreto (a modifica dell’attuale art. 244 c.c.) che revisiona i termini previsti per proporre l’azione di disconoscimento della paternità, per cui l’azione da parte del padre e della madre non può venire intrapresa se sono trascorsi cinque anni dalla nascita. La norma, a seguito del termine, stabilisce la prevalenza dell’interesse del figlio alla conservazione dello stato sul principio di verità della filiazione. Da notare anche l’importanza dell’articolo 53 del nuovo testo che, pur non correggendo articoli esistenti, introduce e regolamenta le modalità di ascolto dei minori che abbiano compiuto dodici anni o anche con età inferiore, ovviamente se considerati capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti di cui sono protagonisti. Numerose, in tal senso, sono state le sentenze emesse dalla Suprema Corte che hanno evidenziato come “il mancato ascolto dei minori costituisca violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, salvo che ciò possa arrecare danno ai minori stessi”.
La società in cui viviamo allarga i confini, non si può forse ancora parlare di famiglia globalizzata ma di certo gli assetti che un tempo delimitavano i ‘ménage’ familiari oggi non esistono più, o sono stati del tutto sostituiti da nuovi. Sembra, pertanto, più che giusto che anche la delicata sfera dei diritti trovi eguale estensione, rinunciando una volta per tutte a quelle inutili, e soprattutto poco etiche, distinzioni di categoria. Non si tratta di una merce di scambio da dover bollare a seconda della provenienza: i figli sono tutti figli e come tali, agli occhi dello Stato, è legittimo che siano riconosciuti come uguali.
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