Indennità di maternità: per le collaborazioni con il Ssn è cumulabile

Redazione 10/07/13
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Il ministero del Lavoro, in risposta al quesito avanzato dall’Associazione unitaria psicologi italiani, tramite l’interpello 22/2013, ha messo mano al comune caso (nella sanità italiana) che vede le professioniste che sono iscritte ad una cassa di categoria, nello specifico l’Enpap, svolgere una parte delle rispettive attività in regime di convenzione. Qualora le suddette lavoratrici libero-professioniste svolgano collaborazioni part-time con il servizio sanitario nazionale, il ministero ha legittimato il loro diritto all’erogazione dell’indennità di maternità da parte della cassa di categoria per il periodo non coperto dal regime convenzionale. In base al decreto legislativo 151/2001 è accreditato alle libere professioniste, iscritte all’ente che gestisce la previdenza obbligatoria di categoria, il diritto di ricevere l’indennità di maternità per i due mesi precedenti la data del parto ed i tre consecutivi alla stessa.

Ai sensi dell’articolo 71 del citato decreto, l’attribuzione del diritto all’indennità viene a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro dal momento che risponde allo scopo essenziale (come più volte ribadito dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale) di garantire, nei confronti delle libere professioniste, una sufficiente autonomia economica che possa consentire loro di scegliere se ritirarsi o meno dall’attività di lavoro. Il sistema sanitario nazionale assicura altresì alle libere professioniste che si assentono dal servizio nel periodo della maternità, svolgendo l’attività in convenzione, il mantenimento dell’incarico per la durata di sei mesi e allo stesso tempo la corresponsione del correlato trattamento remunerativo per un arco temporale massimo di 14 settimane.

Ora, il quesito posto al cospetto del dicastero del Lavoro parte dalla constatazione che l’Enpap, l’ente di categoria del caso specifico, ribadisce e sostiene il criterio dell’incumulabilità secondo cui, quindi, l’indennità di maternità non può essere corrisposta nel momento in cui l’iscritta interessata possiede il titolo per percepire analoghe prestazioni erogate in ragione del medesimo evento, come ad esempio il caso delle lavoratrici dipendenti che sono già assicurate dal datore di lavoro, o ancora quello delle titolari di altra posizione in qualità di artigiane o commercianti che in quanto tali sono beneficiarie dello stesso indennizzo da parte dell’Inps.

Solamente quando l’iscritta svolge un’attività lavorativa da dipendete part-time, per la quale risulta valido il rispettivo titolo a un’indennità per il periodo di astensione obbligatoria inferiore all’entità minima garantita (che, si ricorda, per il 2013 questa ammonta a 4.895,28 euro), dietro relativa domanda, l’Enpap è tenuto ad integrare l’indennizzo che già spetta in qualità di dipendete part-time, fino al minimo annunciato. Il ministero ha ritenuto che un simile parametro possa legittimamente applicarsi anche al caso in questione, stabilendo che per la porzione del periodo temporale non coperto dall’accordo con il Ssn, la libera professionista abbia comunque diritto all’erogazione dell’indennità di maternità a cura dell’ente di previdenza.

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