Sconto contributi 2024 in edilizia, per operai a tempo pieno. Requisiti e invio domande

Chi assume operai in edilizia può avere una riduzione dell’11,50% sui contributi.

Redazione 12/11/24
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Inps ha confermato lo sconto contributi per il settore edile, applicabile ai datori di lavoro che assumono operai a tempo pieno per il 2024. Lo ha fatto con la Circolare n. 93 dell’11 novembre 2024, in cui viene stabilita una riduzione dell’11,50% dei contributi previdenziali non pensionistici, destinata alle imprese con specifici codici statistici e Ateco. .

La riduzione contributiva del settore edile è un’agevolazione già prevista da diversi anni, istituita dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, e ulteriormente modificata in varie occasioni. L’agevolazione per il 2024 è stata confermata attraverso il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emesso il 16 maggio 2024 e pubblicato il 15 luglio 2024.

Tale riduzione è stabilita nella misura dell’11,50% e si applica sui contributi previdenziali obbligatori diversi da quelli pensionistici.

Di seguito, tutti i dettagli relativi a requisiti, esclusioni e procedure da seguire, come chiarito dalla circolare Inps.

Indice

Lo sconto contributi in edilizia

L’agevolazione in questione è concessa per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2024. La riduzione contributiva è rivolta ai datori di lavoro classificati con specifici codici statistici, che identificano le imprese nel settore dell’industria (codici 11301-11305) e dell’artigianato (codici 41301-41305), oltre che con i codici Ateco2007 da 412000 a 439909. L’incentivo riguarda unicamente i lavoratori a tempo pieno (40 ore settimanali), escludendo quindi il personale assunto part-time.

Va inoltre sottolineato che il calcolo della riduzione deve escludere i contributi destinati ai fondi interprofessionali per la formazione continua, stabiliti dalla legge n. 845/1978. In altre parole, la riduzione non viene applicata allo 0,30% della retribuzione imponibile, che è riservato a tale contributo.

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Accesso alla riduzione contributi in edilizia

Per accedere allo sconto contributi nel settore edile, i datori di lavoro devono rispettare specifiche condizioni:

  • regolarità contributiva. È necessario possedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in accordo con l’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006. Questo documento attesta il rispetto delle norme contributive, così come degli accordi collettivi nazionali, regionali o aziendali.
  • inquadramento aziendale. L’agevolazione è riservata ai datori di lavoro che rientrano nei codici statistici specifici del settore edile.
  • assenza di condanne. Il datore di lavoro non deve aver subito condanne definitive negli ultimi cinque anni per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall’articolo 36-bis del decreto-legge 223/2006.
  • compatibilità con altri incentivi. La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni specifiche, come quelle per l’occupazione giovanile o per contratti di solidarietà, se queste escludono esplicitamente la possibilità di cumulo con altre riduzioni.
  • non sono considerate attività strettamente edilizie, e quindi escluse dalla riduzione contributiva, alcune opere di installazione impiantistica, contraddistinte da specifici codici Ateco e statistici contributivi.

Invio domanda di riduzione contributi

La domanda per beneficiare dello sconto contributi in edilizia deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile nel “Cassetto previdenziale” sul sito dell’Inps. Il processo di invio avviene attraverso la sezione “Comunicazioni on-line”, dove è possibile inoltrare una nuova richiesta.

Il percorso è questo:
www.inps.it >> “Cassetto previdenziale del contribuente” >> “Comunicazioni on-line” >> “Invio nuova comunicazione”.

Il sistema informativo centrale dell’Inps effettua un controllo automatico sull’idoneità dell’inquadramento aziendale del richiedente per verificare la compatibilità con l’agevolazione richiesta. Se la domanda è approvata, alla posizione contributiva interessata viene assegnato il codice di autorizzazione “7N”, valido da ottobre 2024 a gennaio 2025. Tale codice consente di visualizzare l’esito della domanda all’interno del Cassetto previdenziale.

Modalità di fruizione e codici causali per il flusso Uniemens

I datori di lavoro che hanno ottenuto l’approvazione dell’agevolazione possono esporre la riduzione contributiva nel flusso Uniemens utilizzando appositi codici causali:

  • Codice L206: per le contribuzioni correnti, da indicare nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
  • Codice L207: per il recupero degli arretrati del 2024, da indicare nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>

In caso di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro può richiedere il recupero della riduzione per i mesi precedenti la sospensione o cessazione della matricola attraverso la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, allegando una dichiarazione conforme a quella indicata nell’Allegato n. 2 della circolare​​​.

Verifica idoneità datori di lavoro

Anche nella fase di effettiva fruizione del beneficio, il sistema informativo verifica l’adeguatezza dell’inquadramento aziendale rispetto alle condizioni previste per l’agevolazione. Solo i datori di lavoro che risultano idonei e che rispettano i requisiti possono ottenere lo sconto contributi dell’11,50%.

Sconto contributi edilizia 2024: scadenza domanda

Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva devono essere inviate entro il 15 febbraio 2025. Il beneficio può essere fruito utilizzando le denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025. Tale scadenza è importante per garantire che i datori di lavoro possano ottenere il beneficio per tutto il periodo previsto dalla normativa.

Obblighi di comunicazione

I datori di lavoro sono tenuti a notificare all’Inps eventuali variazioni delle condizioni dichiarate entro trenta giorni.

Nel caso in cui le dichiarazioni risultino false o incomplete, l’Inps procederà con il recupero delle somme indebitamente percepite e potrebbe attivare le autorità competenti per le eventuali conseguenze penali.

Inoltre, i datori di lavoro devono allegare alle richieste la documentazione necessaria e sottoscrivere dichiarazioni di responsabilità, come previsto dall’art. 47 del DPR 445/2000.

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