Piacevole sorpresa in arrivo in busta paga con l’ex festività del 4 novembre.
Nel corso delle giornate festive il dipendente ha il diritto di astenersi dal lavoro percependo comunque la retribuzione a carico dell’azienda calcolata con le stesse modalità previste per i periodi di lavoro ordinario.
L’elenco delle festività interessate (definito dall’articolo 2, Legge 27 maggio 1949, numero 260) non contempla tuttavia il 4 novembre (Festa dell’Unità Nazionale e delle forze armate).
La ricorrenza appartiene infatti alle festività soppresse per legge, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica dello stesso mese. Per questo motivo, dal punto di vista economico, è possibile ottenere in busta paga una somma a titolo di festività del 4 novembre non goduta.
Analizziamo in dettaglio in quali casi spetta il trattamento economico.
Indice
Festività 4 novembre soppressa per legge
La Legge 54 del 5 marzo 1977 dispone all’articolo 1 che, a decorrere dal 1977 “la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre”.
In virtù del citato articolo 1 cessa di essere considerata come festiva la giornata del 4 novembre (Festa dell’Unità Nazionale).
A seguito della soppressione la ricorrenza è spostata alla prima domenica del mese di novembre.
Gli effetti in busta paga
Alla luce dello spostamento della festività del 4 novembre alla prima domenica del mese i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) di norma prevedono il riconoscimento dello stesso trattamento economico spettante per le festività cadenti di domenica.
Ecco di seguito alcuni esempi delle disposizioni contenute nei Ccnl italiani:
Contratto collettivo nazionale di lavoro | Disposizione | Articolo |
Alimentari – industria | Per la festività del 4 novembre il lavoratore beneficia del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica | 34 |
Metalmeccanica – industria | Per la festività del 4 novembre la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il dipendente beneficia del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica | 9 |
Porti – lavoratori portuali | Per la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è spostata alla domenica, il lavoratore beneficia del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica. In alternativa l’azienda, previa intesa con RSU / RSA, ovvero, in mancanza delle stesse, con le organizzazioni sindacali territoriali, può riconoscere un giorno di festività sostitutiva | 10 |
Terziario e commercio – Confcommercio | Per la festività del 4 novembre la cui celebrazione è spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, Legge numero 54/1977, il lavoratore beneficia del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica | 154 |
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Pur in assenza della disciplina collettiva, il datore di lavoro può disporre per il 4 novembre, come condizione di maggior favore, per effetto di un apposito accordo aziendale o per prassi consolidata, il trattamento economico riconosciuto alle festività cadenti di domenica.
Distinzione tra retribuzione fissa mensile e paga oraria
Il trattamento in busta paga della festività soppressa del 4 novembre varia in funzione del tipo di retribuzione spettante al dipendente. A tal proposito è necessario distinguere tra:
- dipendenti con retribuzione fissa mensile, detti anche mensilizzati, ai quali spetta lo stesso compenso lordo (mensile) a prescindere dalle ore lavorate nei singoli periodi di paga;
- lavoratori retribuiti in base alle ore lavorate (cosiddetti pagati ad ore o a paga oraria).
Retribuzione fissa mensile
I dipendenti con retribuzione fissa mensile ricevono lo stesso compenso lordo a prescindere dalle ore / giorni lavorabili nel singolo mese. Fanno eccezione alla regola descritta:
- le assenze che, essendo non retribuite, non comportano l’erogazione della retribuzione;
- le assenze economicamente a carico di Inps e Inail, per le quali spettano trattamenti di importo diverso rispetto alla retribuzione dei periodi lavorati;
- le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare che, essendo aggiuntive alle ore ordinarie previste dal contratto di lavoro (o dalle intese successivamente intercorse) sono destinatarie di apposite maggiorazioni retributive, le quali si sommano alla retribuzione fissa mensile;
- altri importi aggiuntivi in funzione del numero di ore lavorate, della loro collocazione temporale ovvero delle condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa.
Retribuzione ad ore
I dipendenti a paga oraria hanno diritto ad un compenso lordo ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria per:
- le ore di attività totalizzate nel singolo periodo di paga;
- le ore di assenza retribuite dall’azienda.
Fanno eccezione alla regola citata le assenze non retribuite (evidenziate in cedolino esclusivamente in modo figurativo) e quelle per cui spetta la copertura economica da parte di Inps / Inail.
L’importo in busta paga per l’ex Festività del 4 novembre
Nel momento in cui la contrattazione collettiva stabilisce per la festività del 4 novembre lo stesso trattamento economico previsto per le ricorrenze cadenti di domenica significa che spetta al dipendente un compenso aggiuntivo diretto a compensare il disagio sofferto dall’interessato, a causa della perdita di una giornata di assenza dal lavoro retribuita.
Dal momento che, come abbiamo visto poc’anzi, la retribuzione spettante varia drasticamente a seconda che trattasi di dipendenti con retribuzione fissa mensile o, al contrario, a paga oraria, per la festività non goduta del 4 novembre spetta:
- ai dipendenti mensilizzati, oltre al normale stipendio mensile, un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione, ottenuta dividendo la retribuzione fissa mensile (lorda) per il divisore giornaliero definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- ai dipendenti a paga oraria la normale retribuzione ragguagliata ad 1/6 o ad 1/5 dell’orario settimanale a tempo pieno, a seconda che trattasi di dipendenti con orario a settimana lunga (caratterizzata da sei giorni lavorativi nella singola settimana) o corta (cinque giorni lavorativi nella singola settimana).
Tipologia di retribuzione | Calcolo del compenso spettante per la festività soppressa del 4 novembre |
Retribuzione fissa mensile | Retribuzione fissa mensile lorda / divisore giornaliero da Ccnl |
Dipendenti a paga oraria (con settimana corta) | [Retribuzione oraria * (orario a tempo pieno previsto dal Ccnl applicato / 5)] |
Dipendenti a paga oraria (con settimana lunga) | [Retribuzione oraria * (orario a tempo pieno previsto dal Ccnl applicato / 6)] |
Sono naturalmente fatte salve eventuali disposizioni difformi previste dai singoli contratti collettivi.
Erogazione in busta paga
Nel rispetto del contratto collettivo applicato il datore di lavoro è tenuto a inserire nel cedolino paga di novembre il compenso per la festività soppressa.
La somma in parola, pertanto, concorre, al pari delle altre voci retributive, alla formazione del netto da liquidare al dipendente.
Lo stesso importo riconosciuto per festività non goduta è da considerarsi a tutti gli effetti:
- soggetta al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente;
- soggetta al calcolo delle ritenute fiscali a carico del dipendente, a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) e relative addizionali regionali e comunali.
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Foto copertina: istock/atakan
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