Modello Unico 2013 scade oggi: ecco gli ultimi consigli utili

Redazione 08/07/13
Scade oggi, dopo la proroga decisa dal Dpcm del 13 giugno scorso, il termine per i versamenti di Unico per  i contribuenti soggetti a studi di settore, poi da domani fino al 20 agosto ci sarà in ogni caso la chance di corrispondere l’importo dovuto con la maggiorazione dello 0,40%. Qui di seguito prestiamo attenzione alle principali novità cui prestare attenzione, a cominciare dalle maggiorazioni per le società di comodo all’Ace, della deduzione Irap da Irpef/Ires alla stretta sulla deducibilità delle auto aziendali.

Per le società di capitali di comodo, da perdite sistemiche o da mancato superamento del testo  di operatività, scade oggi anche la maggiorazione del 10,5%. La base imponibile della maggiorazione corrisponde con il reddito presunto o, se maggiore, con il reddito effettivamente determinato. In quest’ultima circostanza possono essere scomputate possibili perdite pregresse secondo le regole stabilite dall’art. 84 del Tuir e con le precisazioni date dalla circolare 25/E/2012. 

Qualora la base imponibile corrisponda con il reddito presunto, questo viene abbattuto dalle eventuali agevolazioni fiscali che spettano tra le quali anche l’Ace. La circolare 3/E/2013 ha inoltre ribadito che se una società di persone di comodo imputa per trasparenza il proprio reddito, o parte di esso, a un soggetto Ires non di comodo, quest’ultimo stabilisce la maggiorazione limitatamente al reddito attribuitogli per trasparenza.

Se si applica il regime di trasparenza fiscale fissato dagli art. 115 e 116 del Tuir vige, invece, il principio secondo cui la maggiorazione viene stabilita e versata autonomamente autonomamente  da parte di ciascuna società che si qualifichi di comodo, al pari di quanto accade nella circostanza consolidata. La maggiorazione  così stabilita deve essere versata anche a titolo di acconto sul 2013, a meno di ricorrere al metodo previsionale, se si ritiene di non risultare di comodo nel 2013.

I contribuenti che nel 2012 avevano a conto economico costi relativi alle auto aziendali o a quelle date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, è necessario che prestino grande attenzione all’acconto. Dal 2013, infatti, la deducibilità dei costi delle auto aziendali calerà dal 40% al 20%, mentre passerà dal 90% al 70% la deducibilità dei costi sulle auto in uso promiscuo ai dipendenti. Per stabilire l’acconto 2013 con il metodo storico si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall’applicazione delle nuove percentuali.

In questo modo, se a fronte di costi auto 2012 per 100, dedotti per 40, si ha una base imponibile di 1000, l’acconto viene calcolato su 1020. Queste nuove percentuali dovrebbero incidere anche sull’acconto Irap dovuto dai contribuenti Irpef che non hanno scelto per la determinazione della base imponibile in base all’articolo 5 del decreto Irap (Dlgs 446/97). Per i contribuenti Ires o Irpef, invece, che hanno esercitato questa possibilità le modifiche alla deducibilità dei costi auto non hanno alcuna efficacia, dal momento che questi applicano al principio di derivazione dal bilancio.

Per quanto riguarda la doppia deduzione dell’Irap dall’Ires/Irpef, questa ha trovato diretta applicazione già con riferimento al 2012, pertanto l’acconto deve essere stabilito in maniera ordinaria considerando queste eventuali deduzioni. Un’altra novità che incide sui versamenti di oggi è quella riguardante i redditi dominicali e agrari. Per il triennio 2013 – 2015 i redditi agricoli e dominicali saranno fissati, ai soli fini delle imposte sui redditi, mediante una doppia rivalutazione della rendita catastale.

Prima si procede con la rivalutazione della rendita catastale  (80% per il reddito dominicale e 70% per il reddito agrario. L’importo così ottenuto deve essere ulteriormente rivalutato del 15%, eccetto per i redditi dominicale e agrario rinvenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola, per i quali la rivalutazione è al 5%.

Nello stabilire gli acconti Irpef e Ires sul 2013 si deve assumere, quale imposta del periodo precedente , quella che sarebbe derivata dall’applicazione delle nuove disposizioni. Infine, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sui redditi dominicali riguardanti terreni non affittati. Al contrario, l’effetto di sostituzione non opera per gli immobili esenti da Imu.

Redazione

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