Per coloro i quali, dunque, sono interessati a bloccare i versamenti fino a tale periodo, vengono riservate alcune possibilità: essi possono infatti rivolgersi ad una sede Inps, possono indirizzarsi verso un patronato oppure agire in via autonoma direttamente sul sito www.inps.it per modificare e stampare i Mav che riportano l’effettivo periodo di versamento. Qualora poi vengano versati i contributi volontari attinenti a periodi temporali che si situano antecedentemente alla data di accesso alla pensione, l’Inps spiega che gli stessi vengono valutati come utili ai fini del calcolo pensionistico, elevandone l’importo, e che altresì non verranno restituiti. Qualora, in caso contrario, il pagamento dovesse riguardare i periodi successivi alla decorrenza pensionistica sarà lo stesso Inps a procedere d’ufficio al rimborso.
In merito infine alla certificazione del diritto alla pensione, l’Inps interviene per chiarire che la possibilità di ottenere certificazioni di salvaguardia da parte di soggetti per i quali non sia accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011 o tutta la volontaria necessaria ad arrivare al requisito contributivo in base alle norme in vigore ante riforma Fornero è categoricamente esclusa. Rimane comunque valida la facoltà da parte del lavoratore, computato come cessato in virtù di accordi individuali o collettivi (ossia come esodato a tutti gli effetti), di versare la volontaria per poter essere incluso nel plafond dei salvaguardati in qualità di “prosecutore volontario”, sempre se ovviamente ci siano anche tutte le altre condizioni normativamente prescritte. Va da sé dunque che, nel caso in cui un individuo, ad esempio, non dovesse effettuare il pagamento entro il termine perentorio di legge, non potrà mai essere ammesso alla platea di salvaguardati.
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