Dal 1° gennaio 2025 sono in arrivo novità per il contribuenti forfettari in tema di fattura semplificata. La legge italiana è pronta a uniformarsi alle norme europee che ne regolano la materia.
In dettaglio, a seguito del recepimento delle direttive UE sull’IVA, si dirà addio al tetto massimo dei 400 euro per l’emissione di fattura semplificata (solo ed esclusivamente a beneficio di soggetti in regime forfettario). Non ci saranno più limiti a riguardo quindi.
Lo schema di regolamento approvato dal governo è oggi in Parlamento, ha già ottenuto semaforo verde dalle commissioni ed è in attesa di essere recepito dalle aule parlamentari.
Capiamo meglio cosa cambia.
Indice
Come funziona fino a oggi la disciplina IVA
Il Dpr 633 del 26 ottobre 1972 numero 633, sulla disciplina sulla disciplina IVA, prevede, all’articolo 21-bis, l’emissione della fattura in modalità semplificata se l’ammontare complessivo della stessa non eccede i 100. Tetto che è poi passato a 400 euro grazie a un decreto del 2019.
Per la fattura in questione è previsto un contenuto minimo, rappresentato da:
- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- dati anagrafici e numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- dati anagrafici o codice fiscale / partita IVA / numero di identificazione IVA del soggetto cessionario o committente;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26 de D.P.R. numero 633/1972, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Restando in tema di fatturazione semplificata, il Consiglio dei ministri numero 91 del 7 agosto 2024 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022.
Tra le novità dello schema di decreto legislativo, attualmente in Parlamento, figura, a beneficio dei soggetti che applicano il regime forfettario, la possibilità di ricorrere alla modalità semplificata di emissione della fattura anche se di ammontare complessivo superiore alla soglia dei 400 euro. Il tetto dei 100 euro, previsto in precedenza, è stato superato dal decreto del 2019 sopracitato.
Il regime forfettario
Disciplinato dalla Legge 23 dicembre 2014 numero 190 (Manovra 2015), articolo 1, commi 54-89, il regime forfettario è destinato agli operatori economici di piccole dimensioni, dal momento che prevede una serie di semplificazioni contabili e ai fini IVA, oltre alla possibilità di determinare in maniera forfettaria il reddito da assoggettare a un’unica imposta, in sostituzione di quelle ordinariamente previste.
Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, a patto che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, al tempo stesso, non incorrano in una delle cause di esclusione.
Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.
I requisiti per il forfettario
Possono legittimamente ricorrere al forfettario tanto i soggetti che iniziano una nuova attività quanto coloro che sono già in attività, in presenza delle seguenti condizioni:
- aver conseguito nel periodo d’imposta precedente (o presumere di conseguire nel periodo d’imposta di inizio attività) ricavi o compensi non eccedenti euro 85 mila (ragguagliati ad anno);
- aver sostenuto o presumere di sostenere nel periodo d’imposta di inizio attività spese non superiori a 20 mila euro per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o di sussidio, ovvero di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro, prestazioni di lavoro imprenditoriale effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Come si determina il reddito imponibile ai fini fiscali
Il reddito imponibile su cui applicare le aliquote percentuali, ottenendo così l’ammontare della tassazione effettivamente a carico del contribuente, si ricava applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività diverso in funzione del tipo di attività svolta. Quest’ultima individuata dal codice ATECO.
Aliquota percentuale sul reddito imponibile
Al reddito imponibile ai fini fiscali dei forfettari si applica un’aliquota percentuale, sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali – comunali ed IRAP, pari a:
- 5% per i primi cinque anni di attività;
- 15% trascorsi i cinque anni di attività o in caso di mancato rispetto delle condizioni di legge.
In particolare, trova applicazione l’aliquota al 15% se:
- il contribuente non ha esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività;
- l’attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività medesima consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore a 85 mila euro.
Semplificazioni IVA
L’articolo 1, comma 59, primo periodo, della Legge numero 190/2014 dispone, a beneficio dei contribuenti che applicano il regime forfettario, l’esonero dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi previsti dal D.P.R. numero 633/1972, eccezion fatta per gli adempimenti in materia di:
- Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- Certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.
A norma del successivo articolo 1, comma 60 i forfettari, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta. Previsto altresì l’obbligo di versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo quello di effettuazione delle operazioni.
Fattura semplificata anche oltre i 400 euro
Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 e attualmente all’esame del Parlamento, interviene in materia di adempimenti IVA per i soggetti con regime forfettario.
Nello specifico, in attuazione delle direttive comunitarie numero 2020/285 e 2022/542, si riconosce la possibilità, per i forfettari, di emettere la fattura in modalità semplificata anche se la stessa ha un importo complessivo superiore a 400 euro.
La novella normativa introduce quindi una deroga rispetto a quanto previsto dall’articolo 21-bis del D.P.R. numero 633/1972, dove si riserva la fatturazione semplificata alle sole ipotesi in cui il documento fiscale riporta un ammontare complessivo pari o inferiore a 400 euro.
Ciò vale però solo per gli aderenti al regime forfettario. Le partite IVA ordinarie devono continuare a seguire le precedenti regole.
La novità è in vigore dal 2025
Le nuove disposizioni in materia di fatturazione semplificata per i forfettari trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, al pari delle altre disposizioni contenute all’interno dello schema di decreto legislativo.
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Foto copertina: istock/shih-wei