Così, vediamo come il provvedimento adottato ieri dal Cdm copra diversi ambiti della somministrazione dei contratti e delle loro caratteristiche in caso di prolungamento, cercando di rendere più appetibile alle aziende l’assunzione di giovani già inclusi nel processo produttivo, o in maniera completamente estranea rispetto agli organici interni.
A questo proposito, è stato dato l’ok ai bonus assunzioni per giovani tra i 18 e 29 anni – da effettuare entro il 30 giugno 2015 – che ammonteranno a 650 euro mensili, per dodici mensilità qualora i giovani siano già stati inclusi nella macchina aziendale, o a 18 se provengono dall’esterno. In entrambi i casi, necessaria l’assunzione a tempo indeterminato. Requisiti, arrivare dai sei mesi almeno di disoccupazione, vivere solo con un famigliare a carico o non essere diplomato.
Venendo, invece, ai contratti atipici, sono state fissate alcune novità in merito specialmente alla parte burocratica-amministrativa della gestione dei rapporti di lavoro, che vede, innanzitutto, l’introduzione del principio dell’acausalità, oltre ai primissimi contratti, anche per ogni altra possibilità concessa dai contratti collettivi, non solo nazionali. Così, viene abolito il divieto di proroga del primo rapporto in scadenza di tipo acausale.
Riguardo il reintegro del lavoratore, invece, il termine di intervallo viene portato da 60 a 90 giorni, come avvenuto con la legge Fornero, a 10 e 20, a seconda che i contratti siano inferiori o maggiori di sei mesi.
Novità interessanti anche per la tipologia di lavoro a chiamata, dove viene posto il tetto di 400 giornate di lavoro entro i 3 anni solari. Qualora il limite venga superato dal datore di lavoro, allora scatterà l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato. Sempre sul lavoro intermittente, viene allungata la durata fino a fine anno di quei contratti somministrati al 18 luglio scorso, cioè alla data di approvazione della legge Fornero.
Sul fronte degli ammortizzatori sociali, invece, è previsto che per quei lavoratori sottoposti a regime di Aspi, che vengano assunti a tempo indeterminato nel periodo di sussidio, venga concesso ai datori il 50% dell’indennità spettante al lavoratore.
Anche per gli apprendisti qualche piccola novità, che riguarda la necessità che la Conferenza Stato Regioni si attivi per semplificare le linee guida al fine di rendere più comodo lo svolgimento della formazione.
Da ultimo, riguardo le dimissioni, la procedura di convalida o di risoluzione consensuale è estesa anche ai rapporti atipici e a progetto, oltre che ai contratti di associazione in partecipazione.
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