La rivalutazione è effettuata mediante il versamento di un’imposta sostitutiva e la redazione di una perizia giurata di stima che individua il valore del terreno/partecipazione alla data del 01.01.2013.
Come chiarito nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2004 l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
È il mancato versamento dell’imposta (o della prima rata) a determinare pesanti effetti sul contribuente che si vedrebbe tassata l’intera plusvalenza e non riconosciuta la rivalutazione effettuata.
Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR.
Il ministero anche nella recente circolare n. 1/2013 ha ribadito che l’omessa indicazione nel modello Unico dei dati relativi costituisce una mera violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 258 fino ad un massimo di euro 2.065).
L’omessa indicazione nel modello Unico (quadri RM od RT) delle rivalutazioni delle partecipazioni e dei terreni ha carattere formale e non pregiudica in alcun modo gli effetti della rivalutazione.
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